Sentenza 79/2014 (ECLI:IT:COST:2014:79)
Massima numero 37839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/04/2014; Decisione del
07/04/2014
Deposito del 08/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilità - Ammontare determinato in relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita irragionevolezza - Censura di parametri non competenziali - Carente motivazione in ordine alla ridondanza delle censure sulle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilità - Ammontare determinato in relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita irragionevolezza - Censura di parametri non competenziali - Carente motivazione in ordine alla ridondanza delle censure sulle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 5 Cost., nella parte in cui prevede il concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche mediante la riduzione delle spese per i consumi intermedi. Il ricorso, infatti, è generico quanto alla motivazione e carente quanto alla pretesa ridondanza della disposizione impugnata sulla lesione delle proprie competenze.
- Sull'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale per genericità del ricorso, v. la citata sentenza n. 246/2012.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 16
co. 1
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 16
co. 2
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte