Sentenza 79/2014 (ECLI:IT:COST:2014:79)
Massima numero 37839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/04/2014;  Decisione del  07/04/2014
Deposito del 08/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37840  37841  37842


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilità - Ammontare determinato in relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita irragionevolezza - Censura di parametri non competenziali - Carente motivazione in ordine alla ridondanza delle censure sulle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 5 Cost., nella parte in cui prevede il concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche mediante la riduzione delle spese per i consumi intermedi. Il ricorso, infatti, è generico quanto alla motivazione e carente quanto alla pretesa ridondanza della disposizione impugnata sulla lesione delle proprie competenze.

- Sull'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale per genericità del ricorso, v. la citata sentenza n. 246/2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 16  co. 1

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 16  co. 2

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Altri parametri e norme interposte