Sentenza 79/2014 (ECLI:IT:COST:2014:79)
Massima numero 37840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/04/2014; Decisione del
07/04/2014
Deposito del 08/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilità - Ammontare determinato in relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita lesione della competenza legislativa - Asserita violazione dei vincoli economici derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea - Evocazione generica e non motivata dei parametri asseritamente violati - Inammissibilità delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilità - Ammontare determinato in relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita lesione della competenza legislativa - Asserita violazione dei vincoli economici derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea - Evocazione generica e non motivata dei parametri asseritamente violati - Inammissibilità delle questioni.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede il concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche mediante la riduzione delle spese per i consumi intermedi. La Regione ricorrente, infatti, si limita solo ad indicare numericamente il parametro di cui all'art. 117, comma 2, Cost., senza alcuna ulteriore motivazione; quanto all'art. 117, comma 1, non specifica quali sarebbero le norme dell'Unione europea lese e non svolge neppure alcuna argomentazione atta a spiegare per quale ragione la prevista ripartizione tra le Regioni dell'ammontare del concorso finanziario al patto di stabilità in relazione ai consumi intermedi indurrebbe le Regioni medesime ad adottare un criterio di organizzazione non in armonia con i vincoli economici e finanziari europei.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede il concorso delle Regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche mediante la riduzione delle spese per i consumi intermedi. La Regione ricorrente, infatti, si limita solo ad indicare numericamente il parametro di cui all'art. 117, comma 2, Cost., senza alcuna ulteriore motivazione; quanto all'art. 117, comma 1, non specifica quali sarebbero le norme dell'Unione europea lese e non svolge neppure alcuna argomentazione atta a spiegare per quale ragione la prevista ripartizione tra le Regioni dell'ammontare del concorso finanziario al patto di stabilità in relazione ai consumi intermedi indurrebbe le Regioni medesime ad adottare un criterio di organizzazione non in armonia con i vincoli economici e finanziari europei.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 16
co. 1
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 16
co. 2
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte