Sentenza 31/2024 (ECLI:IT:COST:2024:31)
Massima numero 46447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  23/01/2024;  Decisione del  23/01/2024
Deposito del 29/02/2024; Pubblicazione in G. U. 06/03/2024
Massime associate alla pronuncia:  45987  45988  45989  45991


Titolo
Opere pubbliche - In genere - Interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026 - Nomina di un commissario straordinario - Procedura - Adozione di d.P.C.m., sentito il Presidente della Regione Puglia, anziché d'intesa con la Regione Puglia o, in subordine, senza ricercare la partecipazione regionale - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione della competenza concorrente della regione nella materia del governo del territorio e dell'ordinamento sportivo e di quella residuale del trasporto pubblico locale, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 164001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 33, comma 5-ter, lett. a), n. 2), del d.l. n. 13 del 2023, come conv., che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, da svolgere a Taranto nel 2026, ha previsto la nomina di un commissario straordinario con d.P.C.m., senza previa intesa con la Regione Puglia, né, in subordine, attraverso un adeguato coinvolgimento collaborativo della medesima Regione. Il potere esercitato dallo Stato non ha richiesto l’attivazione di alcun procedimento propedeutico all’esercizio dei poteri sostitutivi. La nomina del commissario straordinario, con l’affidamento delle relative funzioni, non è stata, infatti, preceduta dall’iter descritto all’art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, né è stato seguito il particolare iter procedurale previsto all’art. 12 del d.l. n. 77 del 2021, come conv., riguardante l’esercizio del potere sostitutivo nell’ambito della governance del PNRR. Con la disposizione impugnata si è, invece, realizzata una chiamata in sussidiarietà poiché lo Stato ha attratto a sé compiti che incidono su materie rientranti nella competenza legislativa della Regione Puglia, per soddisfare l’esigenza di un esercizio unitario delle funzioni relative alla realizzazione delle infrastrutture per lo svolgimento dei Giochi. La nomina del commissario straordinario, seppur significativa, è comunque strumentale rispetto alla successiva, e fondamentale, fase di approvazione del programma delle opere. Pertanto, poiché il principio di leale collaborazione va declinato in maniera flessibile, anche tenendo conto delle concrete funzioni attratte in sussidiarietà, la richiesta di un parere alla Regione Puglia ai fini della scelta del commissario costituisce, in questa fattispecie, uno strumento di collaborazione adeguato, considerato tra l’altro il breve termine di trenta giorni entro cui deve concludersi la procedura di nomina.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/02/2023  n. 13  art. 33  co. 5

legge  21/04/2023  n. 41  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte