Bilancio e contabilità pubblica - Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilità - Ammontare determinato in relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi - Adozione di apposito decreto ministeriale "entro il 15 febbraio di ciascun anno" - Misura finalizzata a sanzionare e ad imporre alle Regioni il contenimento della spesa corrente, non complessivamente considerata, ma con specifico riguardo alla categoria dei consumi intermedi -Misura che eccede il limite del coordinamento della finanza pubblica laddove prevede che la restrizione abbia durata illimitata - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione dell'autonomia organizzativa ed amministrativa regionale - Necessità di apporre un termine finale, individuato nell'anno 2015 - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost., l'art. 16, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze «è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno», «sino all'anno 2015». La disposizione censurata, infatti - nel determinare l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna Regione al patto di stabilità, prevede che in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente la determinazione di tale concorso è effettuata esclusivamente «in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi». Così disponendo, essa non soddisfa la condizione, richiesta da un consolidato orientamento della Corte, della necessaria "transitorietà" delle misure restrittive in quanto contempla l'adozione di tali misure non per un limitato periodo di tempo per fronteggiare una situazione contingente, ma a tempo indeterminato, prevedendo l'adozione del decreto ministeriale «entro il 15 febbraio di ciascun anno». Il suddetto dies ad quem, che non può essere dedotto discrezionalmente per non sostituirsi a scelte che competono al legislatore, va ricavato dal complesso della normativa, ed è individuabile con l'anno 2015.
- Sulla riconducibilità della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali nella finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 267/2006 e 425/2004.
- Sulla possibilità per il legislatore nazionale di imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, v. le citate sentenze nn. 182/2011, 52/2010, 237/2009 e 139/2009.
- Sulla possibilità per il legislatore statale di imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali, che si configurano quali principi di «coordinamento della finanza pubblica» e che toccano singole voci di spesa che comunque corrispondono a un importante aggregato della spesa di parte corrente, come nel caso delle spese per il personale, v. le citate sentenze nn. 287/2013 e 169/2007.
- Sulla possibilità per il legislatore statale di imporre limiti alla spesa di enti pubblici regionali, che si configurano quali principi di «coordinamento della finanza pubblica» e che il relativo contenimento sia comunque «transitorio», in quanto necessario a fronteggiare una situazione contingente, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 22/2014, 236/2013, 256/2013, 229/2013, 205/2013, 193/2012, 169/2007.
- Sulla necessità di un termine finale delle misure di contenimento imposte dal legislatore statale alla spesa di enti pubblici regionali, in modo da assicurare la natura transitoria di tali misure senza stravolgere gli equilibri della finanza pubblica, specie in relazione all'anno finanziario in corso, v. la citata sentenza n. 193/2012.