Sentenza 79/2014 (ECLI:IT:COST:2014:79)
Massima numero 37842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/04/2014;  Decisione del  07/04/2014
Deposito del 08/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37839  37840  37841


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso finanziario delle Regioni al patto di stabilità - Ammontare determinato in relazione alle spese da ciascuna sostenute per i consumi intermedi - Previsione che i trasferimenti statali sono maggiormente ridotti a carico delle Regioni che abbiano sostenuto maggiori spese per i consumi intermedi, ritenute una manifestazione di "ricchezza", fino all'obbligo di restituzione di risorse già acquisite - Perequazione non calibrata sulla capacità fiscale dei territori e non realizzata a carico dello Stato ed in vista della necessità di garantire risorse aggiuntive - Necessità di espungere dal quarto periodo della disposizione censurata le parole "e del terzo periodo" - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 119 Cost., il quarto ed il quinto periodo dell'art. 16, comma 2, del d.l 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135) che contengono previsioni volte a disciplinare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Più in particolare, tali disposizioni impongono il taglio dei trasferimenti statali in favore delle Regioni ad autonomia ordinaria (taglio che, tuttavia, non tocca le risorse relative al servizio sanitario ed al trasporto pubblico locale), commisurandolo all'ammontare delle spese sostenute dalle Regioni per i consumi intermedi, nel senso di imporre maggiori riduzioni a quelle Regioni che abbiano effettuato maggiori spese per i suddetti consumi intermedi, fino al punto di costringere quelle Regioni che abbiano effettuato spese molto elevate per i consumi intermedi, superiori ai trasferimenti statali dovuti, a restituire al bilancio dello Stato le somme residue. Le disposizioni censurate contrastano col ricordato parametro costituzionale in quanto non contengono alcun indice da cui possa trarsi la conclusione che le risorse in tal modo acquisite siano destinate ad un fondo perequativo indirizzato ai soli «territori con minore capacità fiscale per abitante» (art. 119, terzo comma, Cost.), né che esse siano volte a fornire quelle «risorse aggiuntive», che lo Stato - dal quale, peraltro, dovrebbero provenire - destina esclusivamente a «determinate» Regioni per «scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» (art. 119, quinto comma, Cost.), con riferimento a specifici ambiti territoriali e/o a particolari categorie svantaggiate.

- Sulla necessità che gli interventi statali fondati sulla differenziazione tra Regioni, volti a rimuovere gli squilibri economici e sociali, seguano le modalità fissate dall'art. 119, quinto comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 46/2013 e 284/2009.

- Sull'obbligo per tutti gli enti del settore pubblico allargato di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, v., ex plurimis, sentenza n. 52/2010.

- Sulla necessità che la perequazione degli squilibri economici in ambito regionale rispetti le modalità previste dalla Costituzione, v. le sentenze nn. 254/2013 e 176/2012.

- Sull'art. 119, quinto comma, Cost. v., ex plurimis, sentenze nn. 273/2013, 451/2006, 107/2005, 423/2004, 320/2004, 49/2004 e 16/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 16  co. 2

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 16  co. 2

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 5

Altri parametri e norme interposte