Reati e pene - Reato di omesso versamento dell'IVA - Decreto legislativo recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" - Previsione per l'omesso versamento dell'IVA di una soglia di punibilità (50.000 euro) inferiore a quelle stabilite per la dichiarazione infedele (103.291,38 euro) e l'omessa dichiarazione (77.468,53 euro) - Incongruenza successivamente corretta (a decorrere dal 17 settembre 2011) con il d.l. n. 138 del 2011, che ha ridotto la soglia di punibilità dell'omessa dichiarazione a 30.000 euro e quella della dichiarazione infedele a 50.000 euro - Necessità per il periodo precedente la correzione di allineare la soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA (euro 50.000) alla soglia più alta di punibilità, cioè quella della dichiarazione infedele (euro 103.291,38) - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. La norma censurata, nel prevedere, per effetto del richiamo all'art. 10-bis dello stesso d.lgs., una soglia di punibilità più bassa (50,000 euro) di quelle previste - anteriormente alle modifiche introdotte con l'art. 2, comma 36-vicies semel, del d.l. n. 138 del 2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 148 del 2011 - per i reati di omessa dichiarazione (77.468,53 euro) e di dichiarazione infedele (103.291,38 euro), lede il principio di uguaglianza per le conseguenze sanzionatorie palesemente illogiche che ne derivano. Prima del citato intervento legislativo, infatti, a causa del difetto di coordinamento tra dette soglie, nel caso in cui l'IVA dovuta dal contribuente si situasse nell'intervallo tra i 50.000 euro e i 77.468,53 euro, veniva trattato in modo deteriore chi avesse presentato regolarmente la dichiarazione IVA, senza versare l'imposta dovuta, rispetto a chi non avesse presentato la dichiarazione, in quanto, nel primo caso, il contribuente rispondeva del reato di omesso versamento dell'IVA, stante il superamento della relativa soglia di punibilità, mentre nel secondo rimaneva esente da pena, non risultando attinto il limite di rilevanza penale dell'omessa dichiarazione. Analoga discrasia si riscontrava in rapporto alla soglia prevista in relazione al reato di dichiarazione infedele. La lesione del principio di eguaglianza insita in tale assetto è resa manifesta dal fatto che l'omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele costituiscono illeciti incontestabilmente più gravi, sul piano dell'attitudine lesiva degli interessi del fisco, rispetto all'omesso versamento dell'IVA, considerato il carattere certamente più insidioso per l'amministrazione finanziaria che tali condotte presentano. Con le modifiche recate dal citato art. 2, comma 36-vicies semel, del d.l. n. 138 del 2011 tale distonia è venuta meno. Poiché tuttavia la nuova disciplina è espressamente applicabile ai soli fatti successivi alla sua entrata in vigore (17 settembre 2011), il vulnus costituzionale permane con riguardo ai fatti commessi sino a tale data. Al fine di rimuovere nella sua interezza la riscontrata duplice violazione del principio di eguaglianza è necessario allineare la soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l'irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè, della dichiarazione infedele (euro 103.291,38).
- Nel senso che sperequazioni sanzionatorie manifestamente irragionevoli rendono censurabile l'esercizio della discrezionalità pure spettante al legislatore in materia di configurazione delle fattispecie astratte di reato, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 68/2012, n. 273/2010 e 47/2010.