Sentenza 81/2014 (ECLI:IT:COST:2014:81)
Massima numero 37845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/04/2014;  Decisione del  07/04/2014
Deposito del 08/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Mafia - Reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali - Prevista pena minima di due anni di reclusione e di euro 10.329,14 di multa, nonché confisca obbligatoria del bene acquistato o del corrispettivo dell'alienazione - Ritenuto trattamento sanzionatorio manifestamente sproporzionato per eccesso - Asserito contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di rieducazione della pena - Asserita eccessiva compressione del diritto di proprietà - Questione volta ad ottenere un intervento di riequilibrio che non si presenta "a rime obbligate" - Petitum indeterminato - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, parzialmente trasfuso nell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, impugnato in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 42 Cost. in quanto, comminando, per il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei soggetti contemplati dal precedente art. 30, la pena minima di due anni di reclusione e di euro 10.329 di multa, nonché la confisca obbligatoria del bene acquistato o del corrispettivo dell'alienazione, delineerebbe un trattamento sanzionatorio eccessivamente sproporzionato. L'intervento richiesto dal rimettente per porre rimedio ad un indubbio profilo di criticità del paradigma punitivo considerato è impraticabile in quanto l'auspicata sostituzione dei censurati minimi edittali con quelli previsti dagli artt. 23 e 24 cod. pen. concreterebbe l'invasione di un campo - quale la rimodulazione delle sanzioni penali - riservato alla discrezionalità del legislatore, stante il carattere tipicamente politico degli apprezzamenti sottesi alle scelte sanzionatorie. L'esercizio di tale discrezionalità è censurabile sul piano della legittimità costituzionale solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Inoltre, il rimettente, lamentando che il reato in esame sia punito in modo irragionevolmente uguale ad altra fattispecie in assunto più grave (il trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992), finisce per demandare inammissibilmente alla Corte il compito di scegliere, in modo "creativo", la pena da sostituire a quella censurata, così da "scaglionare" le ipotesi in comparazione sul piano sanzionatorio: operazione ad essa preclusa. Né, d'altra parte, il parametro cui agganciare l'intervento di riequilibrio potrebbe essere rappresentato dalle norme generali sull'entità minima dei diversi tipi di pena (artt. 23 e 24 cod. pen.), poiché lo stesso allineamento a tali minimi è una scelta non "a rime obbligate": diversamente opinando, si verrebbe ad affermare l'inaccettabile principio che tutte le volte in cui si riscontri che due reati di diversa gravità sostanziale sono puniti con pene eguali, la pena minima del reato meno grave dovrebbe essere ridotta a quindici giorni di reclusione e ad euro cinquanta di multa. Con riferimento, poi, alla confisca obbligatoria, il petitum risulta indeterminato in quanto il giudice a quo, nel lamentare l'impossibilità di «graduare» la risposta sanzionatoria rispetto all'effettivo disvalore del fatto, non indica l'esatta direzione dell'intervento richiesto: se, cioè, questo debba consistere nella eliminazione tout court della confisca, ovvero nella sua trasformazione in confisca facoltativa, ovvero ancora nella previsione della possibilità di una confisca solo parziale (intervento comunque precluso alla Corte poiché costituente una innovazione di sistema).

- Sulla manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della l. n. 646 del 1982, v. le citate ordinanze nn. 442/2001, 362/2002 e 143/2002, che, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale (oggi superato) teso ad escludere «la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato quando la pubblicità sia comunque assicurata e dunque sia di per sé impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione», riteneva le suddette norme espressive della non arbitraria né irragionevole discrezionalità legislativa in materia di illeciti e sanzioni penali.

- Sul carattere tipicamente politico degli apprezzamenti sottesi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, riservati, pertanto, alla discrezionalità del legislatore, il cui esercizio è censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 68/2012, 161/2009, 324/2008 e 394/2006.

- Sull'impossibilità per la Corte di rimodulare le sanzioni previste dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore, per l'ipotesi di mancato riscontro di una sostanziale identità tra le fattispecie prese in considerazione, ed in presenza di una sproporzione sanzionatoria rispetto a condotte più gravi, v. la citata sentenza n. 22/2007.

- Sull'impossibilità per la Corte di operare un intervento di trasformazione della confisca tout court in confisca solo parziale, traducendosi questo in una innovazione di sistema, v. la citata sentenza n. 252/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge  13/09/1982  n. 646  art. 31  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte