Ordinanza 82/2014 (ECLI:IT:COST:2014:82)
Massima numero 37846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  07/04/2014;  Decisione del  07/04/2014
Deposito del 08/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro - Libertà sindacale e attività sindacale - Costituzione delle rappresentanze aziendali - Previsione che possano farne parte le sole "associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva" e non anche quelle che abbiano comunque partecipato alla relativa negoziazione, pur non avendoli poi, per propria scelta, sottoscritti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. b), della legge 20 maggio 1970, n. 300, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 231 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata.

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del censurato art. 19, primo comma, lett. b), della legge n. 300 del 1970, v. la citata sentenza n. 231/2013.

Atti oggetto del giudizio

legge  20/05/1970  n. 300  art. 19  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 39

Altri parametri e norme interposte