Previdenza - Interventi di solidarietà - Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, di importo complessivamente superiore a 90.000 euro lordi annui - Assoggettamento, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., dell'art. 18, comma 22-bis, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011) che assoggetta, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, di importo complessivamente superiore a 90.000 euro lordi annui, ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Infatti, la sentenza n. 116 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione di legge.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201 del 2011, v. la citata sentenza n. 116/2013.