Sentenza 85/2014 (ECLI:IT:COST:2014:85)
Massima numero 37850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/04/2014; Decisione del
07/04/2014
Deposito del 10/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Titolo
Acque - Norme della Regione Abruzzo - Derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Canone di concessione - Determinazione attraverso il riferimento alla potenza efficiente - Ricorso del Governo - Contrasto con la norma statale che prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Riconducibilità delle derivazioni a scopo idroelettrico alla materia dell'energia, connotata dall'unico principio fondamentale della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava - Non fondatezza della questione.
Acque - Norme della Regione Abruzzo - Derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Canone di concessione - Determinazione attraverso il riferimento alla potenza efficiente - Ricorso del Governo - Contrasto con la norma statale che prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Riconducibilità delle derivazioni a scopo idroelettrico alla materia dell'energia, connotata dall'unico principio fondamentale della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, impugnato con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che determina i canoni di concessione di acque pubbliche non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta, ma alla potenza efficiente. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione censurata attiene non all'ambito afferente al servizio idrico integrato, ma a quello differente relativo alle derivazioni a scopo idroelettrico, con la conseguenza che nel caso in esame si verte non in materia di tutela dell'ambiente, quanto piuttosto prevalentemente in materia di energia. Pertanto, la disposizione regionale non contrasta con l'art. 35 del r. d. n. 1775 del 1933 - che prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno - in quanto si tratta di disposizione dettata per l'esercizio di una funzione di spettanza dello Stato, che non può limitare l'autonomia legislativa regionale e provinciale acquisita in materia. Inoltre, l'unico principio fondamentale in materia di energia è quello della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, impugnato con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che determina i canoni di concessione di acque pubbliche non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta, ma alla potenza efficiente. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione censurata attiene non all'ambito afferente al servizio idrico integrato, ma a quello differente relativo alle derivazioni a scopo idroelettrico, con la conseguenza che nel caso in esame si verte non in materia di tutela dell'ambiente, quanto piuttosto prevalentemente in materia di energia. Pertanto, la disposizione regionale non contrasta con l'art. 35 del r. d. n. 1775 del 1933 - che prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno - in quanto si tratta di disposizione dettata per l'esercizio di una funzione di spettanza dello Stato, che non può limitare l'autonomia legislativa regionale e provinciale acquisita in materia. Inoltre, l'unico principio fondamentale in materia di energia è quello della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava.
- Sulla riconducibilità di una questione sulla nuova norma qualora dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, v., tra le molte, la citata sentenza n. 40/2010.
- Sulla ricostruzione del quadro normativo in materia di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, v. la citata sentenza n. 133/2005.Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2012
n. 1
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
regio decreto 11/12/1933
n. 1775
art. 35