Sentenza 85/2014 (ECLI:IT:COST:2014:85)
Massima numero 37851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/04/2014; Decisione del
07/04/2014
Deposito del 10/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Titolo
Acque - Norme della Regione Abruzzo - Derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Canone di concessione - Determinazione attraverso il riferimento alla potenza efficiente e non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta - Ricorso del Governo - Ritenuta introduzione di uno svantaggio concorrenziale a danno degli operatori insediati nella Regione Abruzzo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Asserito contrasto con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia - Difetto di motivazione - Questione astratta - Inammissibilità.
Acque - Norme della Regione Abruzzo - Derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Canone di concessione - Determinazione attraverso il riferimento alla potenza efficiente e non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta - Ricorso del Governo - Ritenuta introduzione di uno svantaggio concorrenziale a danno degli operatori insediati nella Regione Abruzzo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Asserito contrasto con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia - Difetto di motivazione - Questione astratta - Inammissibilità.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, Cost., che determina i canoni di concessione di acque pubbliche non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta, ma alla potenza efficiente. Infatti, quanto alle censure proposte con riferimento alla materia della «tutela della concorrenza» ed alla violazione dei principi fondamentali in materia di produzione di energia elettrica, non risulta in alcun modo specificato nel ricorso, come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il "verso economico" di tale effetto; inoltre, posto il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessioni idroelettriche, la questione risulta connotata da un'indubbia astrattezza in quanto nulla viene riferito sui presupposti di fatto della lamentata violazione delle regole della concorrenza. Quanto, poi, all'asserito contrasto «con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge n. 239 del 2004», risulta generica, altresì, la censura di violazione dei principi di non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione, di economicità dell'energia offerta ai clienti finali e di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, senza ulteriore specificazione delle singole disposizioni violate.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, Cost., che determina i canoni di concessione di acque pubbliche non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta, ma alla potenza efficiente. Infatti, quanto alle censure proposte con riferimento alla materia della «tutela della concorrenza» ed alla violazione dei principi fondamentali in materia di produzione di energia elettrica, non risulta in alcun modo specificato nel ricorso, come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il "verso economico" di tale effetto; inoltre, posto il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessioni idroelettriche, la questione risulta connotata da un'indubbia astrattezza in quanto nulla viene riferito sui presupposti di fatto della lamentata violazione delle regole della concorrenza. Quanto, poi, all'asserito contrasto «con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge n. 239 del 2004», risulta generica, altresì, la censura di violazione dei principi di non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione, di economicità dell'energia offerta ai clienti finali e di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, senza ulteriore specificazione delle singole disposizioni violate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/01/2012
n. 1
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/2004
n. 239
art.