Sentenza 85/2014 (ECLI:IT:COST:2014:85)
Massima numero 37852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/04/2014;  Decisione del  07/04/2014
Deposito del 10/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37849  37850  37851


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi - Destinazione a finalità diverse da quelle sanitarie - Violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dall'art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica che, in costanza di piano di rientro, vietano l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, l'art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 che destina a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi. La norma impugnata, infatti, si pone in aperta violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dall'art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), nonché dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» contenuti nell'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006 e nell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali, in costanza di piano di rientro, è preclusa alla Regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, anche in vista della funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai tavoli tecnici dall'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006.

- Sui limiti all'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell' ambito della gestione del servizio sanitario, alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, v. la citata sentenza n. 193/2007.

- Sull'imposizione alle Regioni di vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 91/2012, 163/2011 e 52/2010.

- Sulla qualificazione dell'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006 come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica», v. le citate sentenze nn. 163/2011, 123/2011, 141/2010 e 100/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/01/2012  n. 1  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 80  

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 95  

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 98  

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1    co. 796  lett. b)