Energia - Norme della Provincia di Trento - Energia da fonti rinnovabili - Concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 - Possibilità di ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale - Sopravvenuta modifica satisfattiva della norma impugnata, medio tempore applicata - Necessità di scrutinare la norma originaria - Norma che interviene in materia di tutela ambientale riducendo il livello di protezione fissato dalla legge statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, nella sua formulazione originaria, in quanto prevede la possibilità, per i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000, di ottenere l'aumento della portata massima derivabile «prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque». La disposizione censurata, infatti, risulta lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, oltre che priva di un contenuto rivolto a innalzarne il livello di tutela, in quanto è in contrasto con l'art. 12-bis del r.d. n. 1775 del 1933 - come modificato dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 - il quale, a sua volta, dispone che il provvedimento di concessione può essere rilasciato solo ove siano garantiti il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bacino idrico, valutazioni, queste ultime, previste proprio nell'ambito del citato art. 8, comma 16.
- Per il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale è consentito alle Regioni ed alle Province autonome soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., v., ex plurimis, la citata sentenza n. 151/2011.