Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - "Cantieri comunali per l'occupazione" e "cantieri verdi" - Attribuzione della qualificazione di progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali - Previsione che le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione della normativa statale di contenimento della spesa pubblica, di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 - Riconducibilità delle assunzioni predette alla fattispecie dei lavori socialmente utili, rientranti nell'ambito di applicazione della norma statale di contingentamento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., l'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 - sia nel testo originario, sia come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 - che esclude le assunzioni di personale a progetto da impiegare nei "cantieri comunali per l'occupazione" e nei "cantieri verdi" dai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Infatti, tale norma interposta - in base alla quale «a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 [...]» - costituisce un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», ritenuto applicabile, più di una volta, alla stessa Regione autonoma Sardegna come altre disposizioni statali ponenti vincoli stringenti in subiecta materia ad altre Regioni a statuto speciale. Essa, inoltre, ha, un ambito di applicazione talmente ampio da poterci ricondurre anche i lavori socialmente utili evocati dalla norma regionale censurata, i quali, pur presentando tratti di specialità, rappresentano, comunque, una forma di lavoro temporaneo del quale l'Amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico locale. La disposizione impugnata, poi, non rientra nella deroga prevista per gli interventi nel settore sociale dallo stesso art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 poiché dall'esame del complesso normativo in tema di "cantieri comunali", si ricava che la loro destinazione, lungi dall'essere circoscritta alle funzioni del settore sociale riconosciute agli enti locali, ricomprende tutta una serie di opere e attività non riconducibili alla deroga richiamata. La denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sussiste anche per l'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 che ha sostituito il testo della disposizione regionale impugnata sancendo a priori l'inerenza al settore sociale dei «progetti speciali» in esame e delle «assunzioni» ivi previste. Il dettato del suddetto art. 1, infatti, è troppo generico, anche alla luce del quadro normativo complessivo in tema di «cantieri comunali», per contenere le «assunzioni di progetto» di cui si controverte nell'alveo ristretto delle assunzioni eccezionalmente concesse agli enti locali fuori dai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 solo perché assolutamente indispensabili per lo svolgimento di peculiari funzioni, come quelle, per quanto qui rileva, del settore sociale. (È assorbita l'ulteriore questione per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.).
- Sulla qualificazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», v. le decisioni nn. 289/2013, 18/2013, 262/2012 e 173/2012.
- Sull'applicabilità dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», alla Regione autonoma Sardegna come altre disposizioni statali ponenti vincoli stringenti in subiecta materia ad altre Regioni a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 277/2013, 3/2013, 217/2012 e 212/2012.