Sentenza 87/2014 (ECLI:IT:COST:2014:87)
Massima numero 37856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
07/04/2014; Decisione del
07/04/2014
Deposito del 10/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:
37855
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - "Cantieri comunali per l'occupazione" e "cantieri verdi" - Attribuzione della qualificazione di progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio-economica - Classificazione delle relative spese quali spese di investimento, nonché prevista applicazione delle norme sulle assunzioni di progetto di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2013, già dichiarate illegittime - Aggiramento del limite invalicabile di spesa evocato a parametro interposto - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - "Cantieri comunali per l'occupazione" e "cantieri verdi" - Attribuzione della qualificazione di progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio-economica - Classificazione delle relative spese quali spese di investimento, nonché prevista applicazione delle norme sulle assunzioni di progetto di cui all'art. 1 della legge n. 9 del 2013, già dichiarate illegittime - Aggiramento del limite invalicabile di spesa evocato a parametro interposto - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Testo
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 21, impugnato in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost., che, successivamente alla proposizione del ricorso ha stabilito che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, il cui onere è finanziato con risorse regionali, costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio-economica, classificando le relative spese come spese di investimento. Infatti, per un verso, esso richiama per le assunzioni previste nei progetti speciali attuati ai sensi dell'art. 24 della legge reg. n. 4 del 2000 le già ritenute illegittime disposizioni di cui all'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2013. Per altro verso, perché, distinguendo immotivatamente gli interventi omogenei regolati dall'art. 94 della legge reg. n. 11 del 1988 (e successive modifiche e integrazioni), qualifica genericamente «di investimento» tutte le relative spese. In tal modo, la disposizione regionale censurata classifica come tali anche i costi delle risorse umane coinvolte nei progetti in esame, finendo per aggirare il limite invalicabile di spesa evocato dal Governo a parametro interposto.
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 21, impugnato in riferimento all'art. 117, comma 3, Cost., che, successivamente alla proposizione del ricorso ha stabilito che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, il cui onere è finanziato con risorse regionali, costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali miranti a fronteggiare l'emergenza socio-economica, classificando le relative spese come spese di investimento. Infatti, per un verso, esso richiama per le assunzioni previste nei progetti speciali attuati ai sensi dell'art. 24 della legge reg. n. 4 del 2000 le già ritenute illegittime disposizioni di cui all'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2013. Per altro verso, perché, distinguendo immotivatamente gli interventi omogenei regolati dall'art. 94 della legge reg. n. 11 del 1988 (e successive modifiche e integrazioni), qualifica genericamente «di investimento» tutte le relative spese. In tal modo, la disposizione regionale censurata classifica come tali anche i costi delle risorse umane coinvolte nei progetti in esame, finendo per aggirare il limite invalicabile di spesa evocato dal Governo a parametro interposto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
02/08/2013
n. 21
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 28
legge 30/07/2010
n. 122
art.