Bilancio e contabilità pubblica - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 - Disciplina dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento - Lamentata introduzione di disciplina dettagliata già regolata in maniera più favorevole dai rispettivi statuti - Asserita violazione della competenza legislativa regionale in materia di finanza locale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita violazione del principio consensualistico - Insussistenza - Disciplina conforme all'art. 5, comma 2, lettera b) della legge costituzionale n. 1 del 2012, che prescrive l'adozione di una normativa attuativa non limitata ai soli principi generali, a garanzia dell'omogeneità per tutte le autonomie - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento a plurimi parametri statutari e legislativi - che stabilisce una disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali. Infatti, prevedendo l'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012 l'adozione di una disciplina statale attuativa non limitata ai principi generali, ma avente un contenuto eguale per tutte le autonomie, la circostanza che la normativa censurata abbia un contenuto dettagliato e più rigoroso di quello degli statuti delle ricorrenti non comporta violazione degli invocati parametri. Non sussiste, altresì, la violazione del principio consensualistico, in quanto la disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., trova applicazione nei confronti di tutte le autonomie, anche speciali, senza che sia necessario ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria.
- Sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica prima della modifica operata con la legge costituzionale n. 1 del 2012, vedi la citata sentenza n. 17/2004.
- Sulla riconducibilità dell'indebitamento delle autonomie territoriali al coordinamento della finanza pubblica, pur essendo connessa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, vedi le citate sentenze nn. 284/2009, 285/2007, 320/2004, 376/2003, 70/2012.
- Sul vincolo di carattere generale apportato dai principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, vedi la citata sentenza n. 425/2004.
- Sulla necessaria uniformità dei vincoli in materia di indebitamento, vedi la citata sentenza n. 425/2004.
- Sul coinvolgimento, da parte dei vincoli imposti alla finanza pubblica, di tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione del bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni, vedi le citate sentenze nn. 40/2014, 39/2014, 138/2013, 425/2004 e 36/2004.
- Sul carattere fondante dei principi di uguaglianza e di solidarietà, vedi la citata sentenza n. 264/2012.
- Sull'applicabilità a tutte le autonomie della disciplina attuativa dei limiti all'indebitamento posti dall'art. 119, sesto comma, Cost., senza dover ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria, vedi la citata sentenza n. 425/2004.