Sentenza 88/2014 (ECLI:IT:COST:2014:88)
Massima numero 37858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  07/04/2014;  Decisione del  07/04/2014
Deposito del 10/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37857  37859  37860  37861  37862  37863


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 - Disciplina dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali - Previsione che i criteri e le modalità di attuazione siano definiti mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento - Prospettate censure di illegittimo intervento di una fonte secondaria statale in un ambito di competenza regionale e di violazione della riserva di legge stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 - Superamento delle censure attraverso il riconoscimento della natura meramente tecnica del decreto - Necessità di introdurre la parola "tecnica" dopo le parole "criteri e modalità di attuazione" e prima delle parole "del presente articolo" - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 117, sesto comma, Cost., e all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012 - che stabilisce che i criteri e le modalità di attuazione della disciplina dell'indebitamento delle Regioni e degli enti locali siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui non prevede la parola «tecnica» dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo». Infatti, affidare una disciplina di carattere meramente tecnico a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non comporta una violazione dell'art. 5, comma 2, lett. b) della legge costituzionale n. 1 del 2012, che non può esigere che la legge rinforzata esaurisca i profili meramente tecnici, né dell'art. 117, sesto comma, Cost., perché il decreto in questione non rappresenta esercizio di potestà regolamentare.

- Sull'esclusione della natura regolamentare di un decreto che si limita a scelte di carattere essenzialmente tecnico, senza disciplinare con norme generali e astratte rapporti giuridici, e sulla esclusione della violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., da parte della legge statale che lo prevede, vedi le citate sentenze nn. 139/2012 e 278/2010.

- Sulla possibilità per le Regioni di esperire, in ipotesi di lesione della propria autonomia, i rimedi consentiti dall'ordinamento, tra cui il conflitto di attribuzioni, vedi le sentenze nn. 121/2007 e 376/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2012  n. 243  art. 10  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 6

legge costituzionale  art. 5  co. 2

Altri parametri e norme interposte