Sentenza 88/2014 (ECLI:IT:COST:2014:88)
Massima numero 37860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  07/04/2014;  Decisione del  07/04/2014
Deposito del 10/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37857  37858  37859  37861  37862  37863


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 - Disposizione rubricata "Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali" - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento - Quesito privo di chiarezza e completezza - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per mancanza di chiarezza e di completezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento - che reca delle previsioni in tema di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Infatti, non solo non sono stati indicati i parametri costituzionali ritenuti violati, ma le argomentazioni non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale.

- Sul contenuto, la motivazione e le caratteristiche del ricorso in via principale, vedi le citate sentenze nn. 11/2014, 41/2013, 312/2013, 114/2011, 139/2006, 450/2005, e la citata ordinanza n. 123/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2012  n. 243  art. 9  co. 2

legge  24/12/2012  n. 243  art. 9  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte