Sentenza 88/2014 (ECLI:IT:COST:2014:88)
Massima numero 37861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
07/04/2014; Decisione del
07/04/2014
Deposito del 10/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 - Misure per la sostenibilità del debito pubblico - Istituzione di un Fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, alimentato "dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato", e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali - Previsione che le regioni e gli enti locali contribuiscano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria delle ricorrenti, per la sottrazione di una parte delle risorse previste dagli statuti - Asserita violazione del principio consensualistico che governa il concorso finanziario delle autonomie speciali - Insussistenza - Disciplina ispirata ai principi di solidarietà e di eguaglianza, anche in un'ottica di equità intergenerazionale, rivolta a tutti i cittadini - Non fondatezza delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 - Misure per la sostenibilità del debito pubblico - Istituzione di un Fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, alimentato "dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato", e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali - Previsione che le regioni e gli enti locali contribuiscano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Trento - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria delle ricorrenti, per la sottrazione di una parte delle risorse previste dagli statuti - Asserita violazione del principio consensualistico che governa il concorso finanziario delle autonomie speciali - Insussistenza - Disciplina ispirata ai principi di solidarietà e di eguaglianza, anche in un'ottica di equità intergenerazionale, rivolta a tutti i cittadini - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale n. 1 del 2012 e ad altri parametri statutari e legislativi - che istituiscono un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, alimentato dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato, e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali, prevedendo che le Regioni e gli enti locali contribuiscano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria. Infatti, le previsioni trovano la ragion d'essere, in particolare, nei principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nell'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico. Non si ravvisa la violazione dell'art. 5, comma 2, lett. c), della legge costituzionale n. 1 del 2012, in quanto la formula usata per indicare il contenuto della legge rinforzata è tale da comprendere anche l'an e il quantum della contribuzione, senza che operi il limite del principio consensualistico, visto che la disciplina opera nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge costituzionale n. 1 del 2012 e ad altri parametri statutari e legislativi - che istituiscono un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, alimentato dalle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato, e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali, prevedendo che le Regioni e gli enti locali contribuiscano, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria. Infatti, le previsioni trovano la ragion d'essere, in particolare, nei principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nell'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico. Non si ravvisa la violazione dell'art. 5, comma 2, lett. c), della legge costituzionale n. 1 del 2012, in quanto la formula usata per indicare il contenuto della legge rinforzata è tale da comprendere anche l'an e il quantum della contribuzione, senza che operi il limite del principio consensualistico, visto che la disciplina opera nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2012
n. 243
art. 11
co.
legge
24/12/2012
n. 243
art. 12
co.
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 5
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 49
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 109
Altri parametri e norme interposte
legge 13/12/2010
n. 220
art. 1
co. 132
legge 13/12/2010
n. 220
art. 1
co. 136
legge 13/12/2010
n. 220
art. 1
co. 152
legge 13/12/2010
n. 220
art. 1
co. 156
decreto legislativo 02/01/1997
n. 9
art. 9
legge regionale Friuli-Venezia Giulia 09/01/2006
n. 1
art. 42 e seguenti