Sentenza 88/2014 (ECLI:IT:COST:2014:88)
Massima numero 37862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  07/04/2014;  Decisione del  07/04/2014
Deposito del 10/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37857  37858  37859  37860  37861  37863


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 - Misure per la sostenibilità del debito pubblico - Concorso delle regioni e gli enti locali, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria, "sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica" - Violazione del principio di leale collaborazione - Necessità di sostituire il periodo «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica» con il periodo «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni» - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato in riferimento al principio di leale collaborazione - nella parte in cui prevede che, ai fini della definizione della misura del concorso delle Regioni e degli enti locali, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia adottato sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Infatti, essendovi l'esigenza di un contemperamento tra le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni attribuite alle autonomie, è indispensabile garantire il pieno coinvolgimento di queste, tramite la Conferenza unificata e la forma dell'intesa. Peraltro, non sussiste il rischio di stallo decisionale, visto che, in caso di dissenso, la determinazione finale può essere adottata dallo Stato.

- Sul contemperamento tra le ragioni di un esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, vedi le citate sentenze nn. 139/2012, 165/2011, 27/2010.

- Sulle procedure atte a superare le divergenze, nell'ambito dell'intesa, vedi le citate sentenze nn. 179/2012, 121/2010, 24/2007, 339/2005.

- Sull'adozione della determinazione finale da parte dello Stato, in caso di dissenso, vedi le citate sentenze nn. 239/2013, 179/2012, 165/2011 e 33/2011.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2012  n. 243  art. 12  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte