Bilancio e contabilità pubblica - Legge c.d. "rinforzata", attuativa della legge costituzionale n. 1 del 2012 - Misure per la sostenibilità del debito pubblico - Concorso delle regioni e gli enti locali, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria - Previsione che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il fondo sia adottato «sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché previa intesa nell'ambito della Conferenza unificata - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Intervento riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - Non necessarietà di un particolare coinvolgimento delle autonomie - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento al principio di leale collaborazione - che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce il fondo per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali sia adottato sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché previa intesa nell'ambito della Conferenza unificata. Infatti, l'intervento censurato è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., per cui non è richiesto un particolare coinvolgimento delle autonomie.
- Sulla competenza dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., vedi le citate sentenze nn. 62/2013, 299/2012, 293/2012 e 234/2012.