Sentenza 89/2014 (ECLI:IT:COST:2014:89)
Massima numero 37864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  07/04/2014;  Decisione del  07/04/2014
Deposito del 10/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Autonomie speciali - Assunzioni a tempo determinato - Possibilità di superare il limite imposto dall'art. 9, comma 28, dello stesso decreto, a condizione che siano reperite risorse aggiuntive attraverso misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno - Accordata priorità ai lavoratori a tempo determinato in regime di proroga, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti - Ricorso della Provincia di Bolzano - Asserita lesione della competenza legislativa primaria in materia di organizzazione degli uffici e del personale e di finanza locale - Insussistenza - Disposizioni più favorevoli per le autonomie speciali all'interno di una disciplina espressiva di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 24-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) - impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 8, primo comma, n. 1), e al Titolo VI dello Statuto trentino - in quanto stabilisce che le Regioni speciali e gli enti territoriali facenti parte di tali Regioni, in caso di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possono superare il limite imposto dall'art. 9, comma 28, del suddetto decreto a condizione che reperiscano risorse aggiuntive attraverso misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno, e prevede, altresì, un criterio di priorità per le assunzioni dei lavoratori a tempo determinato in regime di proroga. Infatti, la censurata disposizione contempla un regime di favore per la Provincia autonoma perché consente ad essa, come a tutti gli altri enti ad autonomia differenziata, di procedere a nuove assunzioni nella misura in cui riescano a reperire le necessarie risorse, in deroga ai limiti posti dal citato art. 9, comma 28, qualificato dalla giurisprudenza costituzionale come principio di coordinamento della finanza pubblica. Peraltro, con specifico riguardo al criterio di "priorità" rispetto ai lavoratori da assumere, il legislatore statale non pone vincoli rigidi, ma lascia alle singole amministrazioni la scelta in ordine alle assunzioni da operare, con la sola richiesta di motivazione, ove necessitino di profili professionali specifici. Non si tratta, quindi, di una norma di dettaglio, ma di una norma che prescrive un criterio generale derogabile con adeguata motivazione.

- Nel senso che la Regione, qualora ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto legge, può riservare l'impugnazione successivamente all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, perché soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e la questione di legittimità costituzionale non rischia di essere vanificata dalla mancata conversione, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 232/2011.

- Nel senso che gli atti di ratifica da parte del Consiglio provinciale delle delibere di impugnazione adottate in via d'urgenza dalla Giunta devono intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012.

- Sulla scusabilità dell'errore circa il mancato rispetto del termine per il deposito della ratifica consiliare della deliberazione della Giunta provinciale a proporre ricorso, v. le citate sentenze nn. 219/2013, 203/2012, 2012/2012, 178/2012 e 142/1012.

- Nel senso che il principio salus rei publicae suprema lex esto non può essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione, per cui lo Stato deve affrontare l'emergenza finanziaria attraverso rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale, v. la citata sentenza n. 151/2012.

- Per la qualificazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come principio di coordinamento della finanza pubblica, v., da ultimo, la citata sentenza n. 61/2014.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 14  co. 24

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 

Altri parametri e norme interposte