Sentenza 90/2014 (ECLI:IT:COST:2014:90)
Massima numero 37865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/04/2014;  Decisione del  07/04/2014
Deposito del 10/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  38031


Titolo
SENT. 90/14. PROCESSO PENALE - REVISIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA IRREVOCABILI - POSSIBILITÀ DI RIMUOVERE LA SENTENZA IN BASE A "DIVERSA VALUTAZIONE" DELLE PROVE ASSUNTE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO ALLORCHÉ LA CONDANNA RISULTI FONDATA SU UN "ERRORE DI FATTO" INCONTROVERTIBILMENTE EMERGENTE DA QUELLE STESSE PROVE - MANCATA PREVISIONE - PETITUM CHE CONIUGA CONCETTI ANTITETICI - INAMMISSIBILITÀ.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 630 e 637, comma 3, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento all'art. 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non consentono la revisione delle sentenze di condanna irrevocabili sulla base della sola diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, allorché la condanna risulti fondata su un errore di fatto «incontrovertibilmente emergente da quelle stesse prove». Nel formulare il petitum, il rimettente coniuga, infatti, due concetti tra loro antinomici: l'errore di fatto (consistente nella falsa percezione da parte del giudice di quanto emerge in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio) e l'errore di valutazione (in cui incorre il giudice nell'attribuire alla realtà processuale, esattamente percepita, una determinata valenza probatoria in luogo di un'altra), il primo dei quali esclude l'altro, e viceversa.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 630  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 637  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 4

Altri parametri e norme interposte