SENT. 90/14. PROCESSO PENALE - REVISIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA IRREVOCABILI - POSSIBILITÀ DI RIMUOVERE LA SENTENZA IN BASE A "DIVERSA VALUTAZIONE" DELLE PROVE ASSUNTE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO ALLORCHÉ LA CONDANNA RISULTI FONDATA SU UN "ERRORE DI FATTO" INCONTROVERTIBILMENTE EMERGENTE DA QUELLE STESSE PROVE - MANCATA PREVISIONE - PETITUM CHE CONIUGA CONCETTI ANTITETICI - INAMMISSIBILITÀ.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 630 e 637, comma 3, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento all'art. 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non consentono la revisione delle sentenze di condanna irrevocabili sulla base della sola diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, allorché la condanna risulti fondata su un errore di fatto «incontrovertibilmente emergente da quelle stesse prove». Nel formulare il petitum, il rimettente coniuga, infatti, due concetti tra loro antinomici: l'errore di fatto (consistente nella falsa percezione da parte del giudice di quanto emerge in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio) e l'errore di valutazione (in cui incorre il giudice nell'attribuire alla realtà processuale, esattamente percepita, una determinata valenza probatoria in luogo di un'altra), il primo dei quali esclude l'altro, e viceversa.