Sentenza 90/2014 (ECLI:IT:COST:2014:90)
Massima numero 38031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
07/04/2014; Decisione del
07/04/2014
Deposito del 10/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:
37865
Titolo
Processo penale - Revisione delle sentenze di condanna irrevocabili - Possibilità di rimuovere la sentenza in base a "diversa valutazione" delle prove assunte nel precedente giudizio allorché la condanna risulti fondata su un "errore di fatto" incontrovertibilmente emergente da quelle stesse prove - Mancata previsione - Petitum che coniuga concetti antitetici - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilità.
Processo penale - Revisione delle sentenze di condanna irrevocabili - Possibilità di rimuovere la sentenza in base a "diversa valutazione" delle prove assunte nel precedente giudizio allorché la condanna risulti fondata su un "errore di fatto" incontrovertibilmente emergente da quelle stesse prove - Mancata previsione - Petitum che coniuga concetti antitetici - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilità.
Testo
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 630 e 637, comma 3, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento all'art. 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non consentono la revisione delle sentenze di condanna irrevocabili sulla base della sola diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, allorché la condanna risulti fondata su un errore di fatto «incontrovertibilmente emergente da quelle stesse prove». Alla luce del tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione appare, infatti, evidente che l'obiettivo cui mira il giudice a quo non sia quello di rendere emendabili tout court, in sede di revisione, gli errori di tipo valutativo - prospettiva nella quale l'infondatezza della questione risulterebbe palese alla luce della ratio della regola enunciata dall'art. 637, comma 1, cod. proc. pen. che è di impedire che possano essere rimessi in discussione gli apprezzamenti del materiale probatorio posto a base delle pronunce di condanna, rimanendo altrimenti svuotato il concetto stesso di giudicato, il quale mira ad assicurare una tutela certa e stabile delle situazioni giuridiche - ma quello di rendere emendabili, tramite lo strumento della revisione, gli errori di fatto che abbiano avuto un'influenza decisiva sulla pronuncia di condanna. Nel caso di specie, tuttavia, l'errore addebitato ai giudici del precedente giudizio non è un errore di fatto (come ritiene il rimettente), ma un errore a carattere valutativo, con conseguente irrilevanza della questione. Ciò a prescindere dalla considerazione che gli errori di fatto sono emendabili (e debbono essere quindi dedotti) tramite i mezzi ordinari di impugnazione e, con specifico riferimento a quelli verificatisi nel giudizio di cassazione, attraverso il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., senza che possa ravvisarsi la necessità costituzionale di consentire la deduzione sine die dei medesimi errori "a valle" del giudicato, tramite l'istituto della revisione.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 630 e 637, comma 3, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento all'art. 24, quarto comma, Cost., nella parte in cui non consentono la revisione delle sentenze di condanna irrevocabili sulla base della sola diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, allorché la condanna risulti fondata su un errore di fatto «incontrovertibilmente emergente da quelle stesse prove». Alla luce del tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione appare, infatti, evidente che l'obiettivo cui mira il giudice a quo non sia quello di rendere emendabili tout court, in sede di revisione, gli errori di tipo valutativo - prospettiva nella quale l'infondatezza della questione risulterebbe palese alla luce della ratio della regola enunciata dall'art. 637, comma 1, cod. proc. pen. che è di impedire che possano essere rimessi in discussione gli apprezzamenti del materiale probatorio posto a base delle pronunce di condanna, rimanendo altrimenti svuotato il concetto stesso di giudicato, il quale mira ad assicurare una tutela certa e stabile delle situazioni giuridiche - ma quello di rendere emendabili, tramite lo strumento della revisione, gli errori di fatto che abbiano avuto un'influenza decisiva sulla pronuncia di condanna. Nel caso di specie, tuttavia, l'errore addebitato ai giudici del precedente giudizio non è un errore di fatto (come ritiene il rimettente), ma un errore a carattere valutativo, con conseguente irrilevanza della questione. Ciò a prescindere dalla considerazione che gli errori di fatto sono emendabili (e debbono essere quindi dedotti) tramite i mezzi ordinari di impugnazione e, con specifico riferimento a quelli verificatisi nel giudizio di cassazione, attraverso il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., senza che possa ravvisarsi la necessità costituzionale di consentire la deduzione sine die dei medesimi errori "a valle" del giudicato, tramite l'istituto della revisione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 630
co.
codice di procedura penale
n.
art. 637
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 4
Altri parametri e norme interposte