Ordinamento giurisdizionale - Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati - Individuazione della sede di trasferimento del magistrato - Rimessione alla Sezione Disciplinare del C.S.M. con rinveniente reclamabilità delle relative decisioni dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Quesito formulato in forma ambigua e ancipite - Questione che mira a sollecitare un mero avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 103, 104 e 107 Cost., nella parte in cui la formulazione di tali previsioni è suscettibile di essere interpretata nel senso che l'individuazione della sede di trasferimento del magistrato sia rimessa alla Sezione Disciplinare del C.S.M., con rinveniente reclamabilità delle relative decisioni dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Nel quesito sono coinvolte, in forma paritetica e cumulativa, due disposizioni fra loro eterogenee quanto a struttura e dinamica procedimentale. Infatti, mentre l'art. 13 (al comma 2) prevede che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del C.S.M., in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato, l'art. 22 (al comma 1, ultimo periodo) stabilisce, nell'ipotesi di sottoposizione del magistrato a procedimento penale ovvero a procedimento disciplinare per fatti incompatibili con l'esercizio delle funzioni, che nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla Sezione Disciplinare, in luogo della sospensione cautelare e del collocamento fuori ruolo, il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'art. 11 cod. proc. pen. A fronte delle due diverse ipotesi normative, accomunate soltanto dal profilo inerente al trasferimento provvisorio dell'incolpato, il rimettente non concentra le proprie censure né sull'una né sull'altra delle alternative, formulando dunque un quesito in forma ambigua, se non ancìpite. D'altra parte, omettendo di fornire precise indicazioni in tal senso, il giudice a quo viene meno anche all'obbligo di esauriente descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio, necessaria ai fini dello scrutinio in punto di rilevanza della questione. Inoltre, l'affermazione contenuta nell'atto di promovimento, secondo cui il dubbio di costituzionalità trarrebbe alimento non già da un difetto intrinseco delle norme censurate, ma soltanto da una possibile loro interpretazione, denota come la questione miri, nella sostanza, a sollecitare un mero avallo interpretativo rispetto alla scelta tra una pluralità di opzioni che spetta al giudice a quo effettuare, attraverso, se del caso, la sperimentazione di soluzioni che pongano la normativa coinvolta al riparo dalle censure di illegittimità costituzionale.
- Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni tese ad ottenere impropriamente un mero avallo interpretativo, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 21/2013 e ordinanza n. 198/2013.