Ordinanza 92/2014 (ECLI:IT:COST:2014:92)
Massima numero 37867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  07/04/2014;  Decisione del  07/04/2014
Deposito del 10/04/2014; Pubblicazione in G. U. 16/04/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, del codice di procedura civile - Giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti alla data di entrata in vigore della legge - Riduzione del termine di costituzione dell'attore - Applicabilità solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis , primo comma, del medesimo codice - Asserita carenza dei presupposti per l'adozione di norme retroattive di interpretazione autentica - Insussistenza - Disposizione che si è limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, già fatta propria da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - Intervento legislativo volto a superare una situazione di oggettiva incertezza, in ossequio ai principi della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, il quale dispone che, nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge, l'art. 165, primo comma, cod. proc. civ. si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui al precedente art. 163-bis, primo comma. Infatti, l'opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, rendendo vincolante un dettato comunque ascrivibile al suo tenore letterale. Ciò è reso palese dal duplice rilievo che tale opzione interpretativa aveva trovato spazio nella consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi prima dell'entrata in vigore della legge n. 218 e che, successivamente, nel 2012, la Corte di cassazione, dopo avere definito il censurato art. 2 come norma di interpretazione autentica, ne abbia fatto applicazione, così superando il pregresso orientamento espresso dalle sezioni unite nel 2010. Proprio il contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 165, primo comma, cod. proc. civ., in quanto fonte di dubbi ermeneutici con conseguente incremento del contenzioso, giustifica ulteriormente l'intervento legislativo finalizzato a garantire la certezza applicativa del sistema, con ciò escludendone ogni carattere d'irragionevolezza. Non è altresì ravvisabile alcuna violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto la norma censurata assicura: 1) con riguardo ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 218 del 2011 ed incardinati prima della sentenza delle sezioni unite del 2010, la tutela dell'affidamento incolpevole dell'opponente in relazione ad atti compiuti sulla base di un consolidato previo orientamento giurisprudenziale e prima della oggettiva conoscibilità del cosiddetto overruling, comportante un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte; 2) con riguardo ai medesimi giudizi incardinati dopo la detta sentenza, il non aggravamento della posizione di una sola delle parti del giudizio nell'esercizio del diritto di difesa, ferma restando la possibilità dell'opposto di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163-bis, terzo comma, cod. proc. civ., a tutela del suo interesse alla trattazione sollecita del giudizio. Inoltre, la norma de qua non lede il principio del giusto processo perché non interferisce sull'esercizio della funzione giudiziaria e sulla parità delle parti nello specifico processo, bensì pone una disciplina generale sull'interpretazione di un'altra norma e, dunque, si colloca su un piano diverso da quello dell'applicazione giudiziale delle norme a singole fattispecie. Né sussiste l'asserita invasione della sfera giurisdizionale riservata alla magistratura ordinaria, in considerazione della ritenuta legittimità dell'intervento legislativo. Infine, la denunciata disposizione non viola l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, nel significato e nella portata chiariti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale riconosce l'esistenza di uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all'art. 25 Cost.), se giustificato da "motivi imperativi di interesse generale" che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e poi alla Corte costituzionale valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, nell'ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla Convenzione europea ai singoli ordinamenti statali. Nella fattispecie, la norma censurata si è limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, peraltro già fatta propria da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, superando una situazione di oggettiva incertezza e contribuendo così a realizzare principi d'indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

- Per l'affermazione che il divieto di retroattività della legge, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost., v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 236/2011 e 393/2006.

- Sulla possibilità per il legislatore di emanare, nel rispetto dell'art. 25 Cost., disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della Corte Europea dei diritti dell'uomo, v., ex multis, la citata sentenza n. 15/2012.

- Sul principio secondo cui la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 15/2012, 271/2011, 257/2011, 209/2010 e 24/2009.

- Per l'affermazione che l'incidenza di una norma interpretativa su giudizi in corso è fenomeno fisiologico, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 376/2004 e ordinanza n. 428/2006.

- Nel senso che una disposizione interpretativa si colloca su un piano diverso da quello dell'applicazione giudiziale delle norme a singole fattispecie, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 15/2012 e ordinanza n. 428/2006.

- Sul principio secondo cui non è configurabile a favore del giudice un'esclusività nell'esercizio dell'attività ermeneutica che possa precludere quella spettante al legislatore, in quanto l'attribuzione per legge ad una norma di un determinato significato non lede la potestas iudicandi, ma definisce e delimita la fattispecie normativa che è oggetto della potestas medesima, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 15/2012 e 234/2007.

- Sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'ammissibilità di norme legislative retroattive in materia civile, purché giustificate da motivi imperativi di interesse generale, v. le citate sentenze nn. 15/2012 e 257/2011.



Atti oggetto del giudizio

legge  29/12/2011  n. 218  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte