Sentenza 94/2014 (ECLI:IT:COST:2014:94)
Massima numero 37869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  09/04/2014;  Decisione del  09/04/2014
Deposito del 15/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37870  37871


Titolo
Processo amministrativo - Decreto legislativo adottato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma - Intervento innovativo sul riparto di giurisdizione - Disposizioni che eccedono i principi e criteri enunciati dalla delega, che richiedevano di "adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori" - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia. Infatti, il legislatore delegato, intervenendo in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, non ha tenuto in debita considerazione i principi e criteri enunciati dalla delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi contenuta nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009, il quale richiedeva, tra l'altro, di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori. Le norme impugnate hanno inciso profondamente sul precedente assetto, illegittimamente discostandosi dalla consolidata giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione circa la spettanza alla giurisdizione ordinaria delle controversie de quibus.

- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni del codice del processo amministrativo che attribuivano alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB, v. la citata sentenza n. 162/2012.

- Per l'orientamento secondo cui la delega per il riordino normativo concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante, v., ex multis, le citate sentenze nn. 73/2014, 5/2014, 80/2012, 293/2010 e 230/2010.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 133  co. 1

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 134  co. 1

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 135  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  18/06/2009  n. 69  art. 44