Processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia -Riparto di giurisdizione - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Disposizione abrogativa delle norme che attribuiscono alla Corte d'appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia - Disposizione direttamente conseguente alla disciplina dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Riviviscenza delle norme illegittimamente abrogate.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 58 del 1998 che attribuiscono alla Corte d'appello la competenza funzionale per le controversie in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia. Infatti, l'impugnata disposizione é direttamente conseguente a quelle, dichiarate illegittime per eccesso di delega, che affidano le stesse controversie al Tar Lazio, sede di Roma, in sede di giurisdizione esclusiva estesa al merito. Pertanto, per effetto della ritenuta incostituzionalità di una norma recante un'abrogazione espressa, tornano ad avere applicazione le disposizioni illegittimamente abrogate.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui si riferiva alle sanzioni della CONSOB, v. la citata sentenza n. 162/2012.