Sentenza 94/2014 (ECLI:IT:COST:2014:94)
Massima numero 37871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
09/04/2014; Decisione del
09/04/2014
Deposito del 15/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Titolo
Processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia -Riparto di giurisdizione - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Disposizione abrogativa delle norme che attribuiscono alla Corte d'appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia - Disposizione direttamente conseguente alla disciplina dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Riviviscenza delle norme illegittimamente abrogate.
Processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia -Riparto di giurisdizione - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Disposizione abrogativa delle norme che attribuiscono alla Corte d'appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia - Disposizione direttamente conseguente alla disciplina dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Riviviscenza delle norme illegittimamente abrogate.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 4, comma 1, n. 17), dell'Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 385 del 1993 che attribuisce alla Corte d'appello di Roma la competenza funzionale per le controversie in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia. Infatti, l'impugnata disposizione é direttamente conseguente a quelle, dichiarate illegittime per eccesso di delega, che affidano le stesse controversie al Tar Lazio, sede di Roma, in sede di giurisdizione esclusiva estesa al merito. Pertanto, per effetto della ritenuta incostituzionalità di una norma recante un'abrogazione espressa, tornano ad avere applicazione le disposizioni illegittimamente abrogate.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 4, comma 1, n. 17), dell'Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del d.lgs. n. 385 del 1993 che attribuisce alla Corte d'appello di Roma la competenza funzionale per le controversie in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia. Infatti, l'impugnata disposizione é direttamente conseguente a quelle, dichiarate illegittime per eccesso di delega, che affidano le stesse controversie al Tar Lazio, sede di Roma, in sede di giurisdizione esclusiva estesa al merito. Pertanto, per effetto della ritenuta incostituzionalità di una norma recante un'abrogazione espressa, tornano ad avere applicazione le disposizioni illegittimamente abrogate.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 4
co. 1
decreto legislativo
01/09/1993
n. 385
art. 145
co. 4
decreto legislativo
01/09/1993
n. 385
art. 145
co. 5
decreto legislativo
01/09/1993
n. 385
art. 145
co. 6
decreto legislativo
01/09/1993
n. 385
art. 145
co. 7
decreto legislativo
01/09/1993
n. 385
art. 145
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 18/06/2009
n. 69
art. 44