Ordinanza 95/2014 (ECLI:IT:COST:2014:95)
Massima numero 37872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  09/04/2014;  Decisione del  09/04/2014
Deposito del 15/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo - Licenziamento del socio lavoratore - Applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 409 e ss. del c.p.c. - Opposizione al tribunale entro il termine di sessanta giorni - Asserita irragionevolezza - Censura di disposizione non applicabile ratione temporis nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5, comma 2, ultima parte, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e 2533, terzo comma, cod. civ., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, in caso di licenziamento del socio lavoratore, che si applicano le disposizioni di cui agli artt. 409 e ss. cod. proc. civ., ma stabilisce che restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo e che contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Infatti, la questione pone a suo oggetto una disposizione inapplicabile ratione temporis al caso da decidere, risalendo il licenziamento impugnato nel giudizio a quo al 2011, mentre il denunciato art. 5, comma 2, ultima parte, non è più in vigore dal 2003, cioè da quando è stato sostituito dall'art. 9 della legge n. 30 del 2003.

- Per l'inammissibilità di censure analoghe, sebbene rivolte all'art. 9 della legge n. 30 del 2003 che ha sostituito l'impugnato art. 5, comma 2, ultima parte, della legge n. 142 del 2001, v. la citata ordinanza n. 460/2006, ove è ribadita la discrezionalità spettante al legislatore nella materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza e arbitrarietà.

Atti oggetto del giudizio

legge  03/04/2001  n. 142  art. 5  co. 2

codice civile    n.   art. 2533  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte