Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Richiesta di archiviazione - Mancato accoglimento da parte del GIP e ordine di formulazione dell'imputazione - Omessa esecuzione da parte del pubblico ministero - Supposto diritto vivente che impone al giudice di pronunciare ordinanza di archiviazione - Questione sollevata al fine di ottenere un avallo interpretativo - Petitum indeterminato - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 111 e 112 Cost., nella parte in cui - alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, qualificabile secondo il rimettente come «diritto vivente» - prevede che, ove il pubblico ministero ometta di formulare l'imputazione ordinata dal giudice per le indagini preliminari e insista nel chiedere l'archiviazione della notizia di reato, il giudice sia obbligato ad adottare tale provvedimento. Il rimettente eleva al rango di «diritto vivente» un indirizzo interpretativo espresso da due pronunce di sezioni singole della Corte di cassazione, ampiamente divaricate sul piano temporale e in contrasto con il carattere vincolante, in più occasioni affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, delle prescrizioni impartite dal giudice ex art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen. Inoltre, la questione appare sollevata all'improprio fine di ottenere un avallo interpretativo, in quanto il rimettente ha già fatto applicazione nel procedimento a quo, in relazione a due precedenti richieste di archiviazione, della norma censurata in un'interpretazione diversa dal supposto «diritto vivente» e ritenuta «costituzionalmente orientata». La questione è, per altro verso, anche prematura, non essendosi il rimettente preventivamente avvalso dello strumento che, in base alla sua stessa ricostruzione dell'asserito «diritto vivente», gli sarebbe offerto per evitare di archiviare la notizia di reato, ovvero la sollecitazione dell'avocazione delle indagini da parte del Procuratore generale. Infine, il petitum risulta indeterminato, in quanto il rimettente non precisa quale dovrebbe essere il rimedio processuale alla denunciata situazione di «stallo» tra i molti astrattamente ipotizzabili, la scelta dei quali è peraltro riservata alla discrezionalità del legislatore.
- Sulla inammissibilità della questione nel caso di inesistenza del «diritto vivente» oggetto di censura o di sua inesatta ricostruzione da parte del giudice a quo, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 320/2009; ordinanze nn. 90/2009, 251/2006 e 64/2006.
- Sul carattere vincolante per l'organo dell'accusa delle prescrizioni impartite dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 130/1993 e 263/1991; ordinanze nn. 182/1992 e 253/1991.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni proposte con finalità di avallo interpretativo, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 26/2012, 139/2011 e 219/2010.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni premature, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 176/2011, 277/2010 e 96/2010.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione nel caso di indeterminatezza del petitum, v., ex plurimis, ordinanze nn. 195/2013 e 170/2012.
- Sulla pluralità di scelte riservate alla discrezionalità del legislatore circa i rimedi all'inadempienza del pubblico ministero all'ordine di svolgere ulteriori indagini impartito ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., v. la citata ordinanza n. 122/1992.