Sentenza 97/2014 (ECLI:IT:COST:2014:97)
Massima numero 37874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  09/04/2014;  Decisione del  09/04/2014
Deposito del 16/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009 - Estensione ai lavori privati del sistema di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione (SOA), previsto per gli appalti di lavori pubblici - Compromissione dell'assetto concorrenziale degli appalti privati regolati dalle norme civilistiche - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, lett. e) ed l), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3, che, nell'ambito della programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione delle aree danneggiate dal sisma del 2009, ha esteso ai lavori privati il sistema di qualificazione rilasciato da Società Organismo di Attestazione (SOA), previsto per gli appalti di lavori pubblici dal Codice degli appalti e dal regolamento di esecuzione. La disposizione censurata contrasta con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale pone al legislatore regionale il generale divieto di prevedere una disciplina diversa da quella statale in relazione, tra l'altro, alla qualificazione e selezione dei concorrenti nonché alla stipulazione ed esecuzione dei contratti. La trasposizione nell'àmbito privatistico dei sistemi di qualificazione delle imprese interessate alle commesse pubbliche - riconducibile, per i suoi effetti, nell'àmbito delle materie «tutela della concorrenza» ed «ordinamento civile», appartenenti entrambe alla competenza esclusiva dello Stato - compromette l'assetto concorrenziale degli appalti privati regolati dalle norme civilistiche, ponendo in essere una previsione che, condizionando la capacità dell'imprenditore di stipulare il contratto, ha come effetto quello di limitare il numero degli operatori e, conseguentemente, l'ampiezza della possibilità di vagliare un maggior numero di imprese da parte del committente. La norma censurata, pertanto, tradisce le finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese sottesa alla regolamentazione contenuta nel codice dei contratti pubblici, traducendosi di fatto in una scelta anti-concorrenziale. Inoltre, determina una limitazione della facoltà del soggetto interessato di individuare il contraente da lui ritenuto più idoneo, turbando e condizionando lo svolgimento di atti che sono espressione della autonomia negoziale di soggetti operanti in un assetto civilistico in posizione di parità.

- Sulla disciplina degli interventi edilizi nelle zone sismiche, in relazione ai quali le Regioni possono erogare contributi finanziari a soggetti privati, v. le citate sentenze nn. 259/2013, 50/2008 e 423/2004.

- Per l'ascrivibilità della disciplina regionale in tema di interventi edilizi in zone sismiche ai titoli competenziali concorrenti del «governo del territorio» e della «protezione civile» per i profili concernenti la «tutela dell'incolumità pubblica», v. le citate sentenze nn. 300/2013 e 254/2010.

- Sulla nozione di «concorrenza», di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost., riflettente quella operante in àmbito comunitario, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 4/2014, 264/2013 e 171/2013.

- Sull'ambito di operatività della nozione di «concorrenza», v., ex plurimis, le citate sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010).

- Sul carattere finalistico e «trasversale» della materia della concorrenza e sulla sua possibile interferenza anche con materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 43/2011 e 431/2007.

- Sulla riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della materia dell'«ordinamento civile», in quanto relativa alla disciplina dei rapporti privati, giacché essa è basata sulla esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, dei rapporti civilistici tra soggetti che operano in regime privato, v. le citate sentenze nn. 290/2013 e 401/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  08/02/2013  n. 3  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte