Sentenza 98/2014 (ECLI:IT:COST:2014:98)
Massima numero 37875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
09/04/2014; Decisione del
09/04/2014
Deposito del 16/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Titolo
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Carenti descrizione della fattispecie e motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Carenti descrizione della fattispecie e motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per carente descrizione della fattispecie ovvero per difetto di qualsiasi motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013) che ha introdotto nella disciplina del processo tributario gli istituti del reclamo e della mediazione per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro. In particolare, le carenze nella descrizione delle fattispecie sottoposte al vaglio dei rimettenti - non superabili attraverso l'esame dei fascicoli dei giudizi principali, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determinano l'impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla rilevanza delle questioni.
Sono inammissibili, per carente descrizione della fattispecie ovvero per difetto di qualsiasi motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013) che ha introdotto nella disciplina del processo tributario gli istituti del reclamo e della mediazione per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro. In particolare, le carenze nella descrizione delle fattispecie sottoposte al vaglio dei rimettenti - non superabili attraverso l'esame dei fascicoli dei giudizi principali, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determinano l'impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla rilevanza delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 17
co.
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 611
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte