Sentenza 98/2014 (ECLI:IT:COST:2014:98)
Massima numero 37876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  09/04/2014;  Decisione del  09/04/2014
Deposito del 16/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37875  37877  37878  37879  37880  37881  37882  37883  37884


Titolo
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Ritenuta esistenza nell'ordinamento tributario di altri preventivi istituti deflattivi, quali l'autotutela, l'obbligo di preventivo contraddittorio, l'accertamento con adesione - Ritenuto aggravio del procedimento non giustificato da esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Asserita violazione del diritto di agire e di difendersi in giudizio - Asserita violazione del divieto di limitare la tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione per determinate categorie di atti - Insussistenza - Istituti dotati di particolare effettività sul piano del più pronto soddisfacimento delle situazioni sostanziali e della deflazione del carico di lavoro della giurisdizione tributaria - Congruità della scelta del legislatore rispetto alla ratio dell'intervento normativo - Non fondatezza della questione.

Testo

Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto impone a chi intenda proporre ricorso avverso atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, l'obbligo del preliminare reclamo, con la conseguente preclusione, per il contribuente, della possibilità di agire in giudizio durante il tempo previsto per lo svolgimento della procedura amministrativa introdotta con tale atto. Il reclamo e la mediazione tributari, disciplinati dalla censurata disposizione, col favorire la definizione delle controversie in una fase pregiurisdizionale, tendono a soddisfare l'interesse generale - come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale ai fini della legittimità di forme di tutela giurisdizionale condizionate al previo adempimento di oneri - sotto un duplice aspetto: da un lato, assicurando un più pronto e meno dispendioso (rispetto alla durata e ai costi della procedura giurisdizionale) soddisfacimento delle situazioni sostanziali oggetto di dette controversie, con vantaggio sia per il contribuente che per l'amministrazione finanziaria; dall'altro, riducendo il numero dei processi di cui sono investite le commissioni tributarie e, conseguentemente, assicurando il contenimento dei tempi e un più attento esame di quelli residui (che, nell'ambito di quelli promossi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, comportano le più rilevanti conseguenze finanziarie per le parti). Inoltre, la concorrenza di altri preventivi istituti deflattivi, quali l'autotutela, l'obbligo del preventivo contraddittorio e l'accertamento con adesione, non esclude né l'astratta adeguatezza né la concreta idoneità e utilità del reclamo e della mediazione al soddisfacimento dell'indicato interesse generale. Infatti, l'obbligatorietà della procedura introdotta dal reclamo (a fronte della facoltatività delle istanze di autotutela e di accertamento con adesione) e la previsione della mediazione quale strumento di composizione delle controversie legato alla valutazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, anche dell'economicità dell'azione amministrativa − oltre che dell'eventuale incertezza (in diritto) delle questioni controverse e del grado di sostenibilità (in fatto) della pretesa − conferiscono a questi istituti una particolare effettività sul piano del più pronto soddisfacimento delle situazioni sostanziali e della deflazione del carico di lavoro della giurisdizione tributaria. Deve quindi negarsi che il reclamo costituisca solo un rilevante aggravio del procedimento. Infondate sono anche le censure basate sul rilievo che il differimento della tutela giurisdizionale è imposto solo ai contribuenti che sono parti di controversie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'impugnata disposizione e non, quindi, a tutti gli altri contribuenti (in particolare, a quelli che sono parti di controversie relative ad atti emessi da enti impositori diversi dall'Agenzia delle entrate o di controversie relative ad atti emessi da tale Agenzia ma di valore superiore a ventimila euro). Invero, delle controversie instaurate davanti alle commissioni tributarie provinciali, quelle nei confronti dell'Agenzia delle entrate costituiscono, notoriamente, la grande maggioranza e, nell'ambito di queste, quelle di valore non superiore a ventimila euro rappresentano, a loro volta, la maggioranza sul piano numerico, mentre corrispondono, sul piano del valore, ad una percentuale assai ridotta del valore complessivo delle controversie instaurate nei confronti di detta Agenzia. Alla stregua di tali elementi, deve ritenersi che il legislatore abbia perseguito l'indicato interesse generale a deflazionare il contenzioso tributario in modo ragionevole, prevedendo il rinvio dell'accesso al giudice con riguardo alle liti che rappresentano il numero più consistente delle controversie tributarie e, al contempo, a quelle di esse che comportano le minori conseguenze finanziarie sia per la parte privata sia per quella pubblica. La scelta del legislatore, in quanto congrua rispetto alla ratio dell'intervento normativo, è perciò frutto di un corretto esercizio della discrezionalità legislativa.

- Per l'affermazione che la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale non implica necessariamente una «relazione di immediatezza tra il sorgere del diritto (o dell'interesse legittimo) e tale tutela», v. le citate sentenze nn. 154/1992, 82/1992, 130/1970 e 64/1964.

- Sulla facoltà per il legislatore di imporre l'adempimento di oneri (come il previo esperimento di un rimedio amministrativo) che, condizionando la proponibilità dell'azione, ne comportino il differimento, a condizione che gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia, v. le citate sentenze nn. 403/2007, 251/2003, 276/2000, 132/1998, 81/1998, 62/1998, 113/1997, 233/1996, 56/1995, 255/1994, 406/1993, 154/1992, 82/1992 e 130/1970.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 17  co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 611

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte