Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione -Sanzione dell'inammissibilità del ricorso per la mancata presentazione del reclamo - Rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio - Violazione del diritto di agire in giudizio - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alla sostituzione operata dalla legge n. 147 del 2013), che, relativamente alle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, sanziona l'omessa previa presentazione del reclamo amministrativo ivi disciplinato con l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, del ricorso alla giurisdizione tributaria. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente subordinato la legittimità di forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri finalizzati al perseguimento di interessi generali al triplice requisito che il legislatore non renda la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, contenga l'onere nella misura meno gravosa possibile e operi un congruo bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze che il differimento dell'accesso alla stessa intende perseguire. La censurata previsione, discostandosi dalle riferite indicazioni giurisprudenziali, comporta la perdita del diritto di agire in giudizio e, quindi, l'esclusione della tutela giurisdizionale. Pertanto, con riguardo ai rapporti non esauriti ai quali sarebbe ancora applicabile la disposizione in esame, l'eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimane priva di conseguenze giuridiche.
- Sui limiti imposti al legislatore nell'introduzione di forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri finalizzati al perseguimento di interessi generali, v. le citate sentenze nn. 113/1997, 233/1996, 56/1995, 360/1994, 406/1993, 154/1992 e 530/1989.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., di disposizioni che comminavano la sanzione della decadenza dall'azione giudiziaria in conseguenza del mancato previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo, v. le citate sentenze nn. 296/2008, 360/1994, 406/1993, 40/1993, 15/1991 e 93/1979.