Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Obbligatorietà - Evocazione di parametri inconferenti - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per inconferenza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligatorietà della mediazione tributaria per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro. Le doglianze sono motivate esclusivamente attraverso il rinvio alla sentenza n. 272 del 2012, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, peraltro in riferimento ai diversi parametri degli artt. 76 e 77 Cost., dell'obbligatorietà della mediazione per la conciliazione di alcune controversie civili e commerciali. In tal modo, è lo stesso giudice a quo ad affermare che le argomentazioni da lui spese (tramite il rinvio alla menzionata sentenza) a sostegno delle questioni sollevate non sono conferenti rispetto ai parametri invocati.
- Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010 che prevedeva l'obbligatorietà della mediazione per la conciliazione di alcune controversie civili e commerciali, v. la citata sentenza n. 272/2012.