Sentenza 98/2014 (ECLI:IT:COST:2014:98)
Massima numero 37879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  09/04/2014;  Decisione del  09/04/2014
Deposito del 16/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37875  37876  37877  37878  37880  37881  37882  37883  37884


Titolo
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Mancata previsione di un mediatore estraneo alle parti - Asserita violazione di direttiva comunitaria - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Asserita irragionevolezza - Insussistenza - Procedimento conciliativo preprocessuale, rimesso anche al consenso dello stesso contribuente - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui non prevede, per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, che la mediazione tributaria sia svolta da un soggetto terzo rispetto alle parti. La mediazione in esame, sia che venga proposta nel reclamo del contribuente, sia che venga proposta d'ufficio, si svolge solo tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, parti del rapporto d'imposta, senza l'intervento di alcun terzo nel ruolo di mediatore. L'attribuzione del compito di valutare la proposta di mediazione del contribuente o di formularne una d'ufficio a strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili non vale infatti a escludere che si tratti pur sempre dello stesso soggetto − l'Agenzia delle entrate, appunto − che ha emanato l'atto. Tale mancanza di un soggetto terzo che, come avviene per la mediazione delle controversie civili e commerciali disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010, svolga la mediazione, se comporta l'impossibilità di ricondurre la mediazione tributaria al modello di quella civilistica − e induce a dubitare della stessa riconducibilità dell'istituto all'ambito mediatorio propriamente inteso − non determina, tuttavia, alcuna violazione degli invocati parametri. In primo luogo, non è conferente il richiamo alla direttiva n. 2008/52/CE che si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, con l'espressa esclusione, tra le altre, proprio della materia fiscale. Più in generale, la mediazione de qua costituisce una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie basata sull'intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti (senza l'ausilio di terzi), che agiscono, quindi, su un piano di parità. Deve dunque escludersi che un tale procedimento conciliativo preprocessuale, il cui esito positivo è rimesso anche al consenso dello stesso contribuente, possa violare il suo diritto di difesa o il principio di ragionevolezza o, tanto meno, il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 17  co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 611

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte