Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Condizioni - Incidenza, immediata e diretta, dell'esito del giudizio costituzionale sulle situazioni soggettive di terzi. (Classif. 111002).
Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; tuttavia tale preclusione non opera quando l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito dello stesso. (Precedente: S. 227/2023).
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile l’intervento di Santeria spa e di A. P. nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 18 gennaio 2023, con cui sono state ritenute insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse da Carlo Fidanza. Gli intervenienti sono infatti persone offese, costituite parte civile, nel processo penale per diffamazione aggravata da cui origina il ricorso; la decisione sul conflitto è pertanto suscettibile di condizionare in via diretta e immediata l’esito o gli effetti di tale giudizio, incidendo sui loro interessi).