Sentenza 98/2014 (ECLI:IT:COST:2014:98)
Massima numero 37880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  09/04/2014;  Decisione del  09/04/2014
Deposito del 16/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37875  37876  37877  37878  37879  37881  37882  37883  37884


Titolo
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Obbligo di indicare nel reclamo le "prospettazioni difensive" senza possibilità di modificarle nell'eventuale successivo giudizio - Asserita violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Interpretazione costituzionalmente adeguata che esclude anche per l'amministrazione finanziaria la possibilità di avanzare pretese diversamente motivate o fondate su nuovi presupposti - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui, relativamente alle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, impone al contribuente di indicare nel reclamo le proprie prospettazioni difensive e non gli consente di modificarle nell'eventuale successivo giudizio tributario. Premesso che, anche per le controversie estranee all'ambito applicativo della disposizione in esame (per le quali è prevista la diretta proposizione del ricorso giurisdizionale, senza l'obbligo della presentazione preliminare del reclamo), il ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, proporre il ricorso e indicarvi, tra l'altro, i motivi e l'oggetto della domanda, il fatto che, per le controversie alle quali è invece applicabile l'art. 17-bis, i motivi e l'oggetto della domanda debbano essere resi noti quando il provvedimento sia ancora da valutare e non siano successivamente modificabili non determina alcun pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente. Infatti, nel caso in cui il reclamo venga accolto o la mediazione conclusa, il contribuente non avrà interesse ad adire la commissione tributaria; nei casi in cui, invece, decorra il termine dilatorio di novanta giorni dalla presentazione del reclamo senza che sia notificato l'accoglimento dello stesso o sia conclusa la mediazione o lo stesso reclamo venga, in tutto o in parte, respinto (e il contribuente, naturalmente, decida di adire l'autorità giudiziaria), il processo avrà ad oggetto lo stesso originario provvedimento amministrativo, cioè un atto nei confronti del quale il ricorrente ha potuto, nel consueto termine di sessanta giorni, proporre le proprie prospettazioni difensive. D'altro canto, proprio in ragione del fatto che i motivi del ricorso sono già contenuti nel reclamo e non sono successivamente modificabili, deve escludersi che l'amministrazione finanziaria possa avanzare una pretesa diversamente motivata o fondata su nuovi presupposti. Tale interpretazione costituzionalmente adeguata dei poteri dell'amministrazione finanziaria esclude, evidentemente, che l'indicata impossibilità di modificare i motivi di doglianza contenuti nel reclamo possa ledere il diritto di difesa del ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 17  co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 611

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte