Sentenza 98/2014 (ECLI:IT:COST:2014:98)
Massima numero 37881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
09/04/2014; Decisione del
09/04/2014
Deposito del 16/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Titolo
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Possibilità di costituzione in giudizio dei contribuenti solo dopo l'esaurimento del reclamo - Esclusione durante tale fase amministrativa di chiedere la tutela cautelare giurisdizionale e la sospensione dell'esecuzione dell'atto - Questioni prospettate nel corso di giudizi in cui è mancata la fase del reclamo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Possibilità di costituzione in giudizio dei contribuenti solo dopo l'esaurimento del reclamo - Esclusione durante tale fase amministrativa di chiedere la tutela cautelare giurisdizionale e la sospensione dell'esecuzione dell'atto - Questioni prospettate nel corso di giudizi in cui è mancata la fase del reclamo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui, relativamente alle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, consentendo la costituzione in giudizio dei contribuenti solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa introdotta con il reclamo, precluderebbe agli stessi, durante tale fase amministrativa, la tutela cautelare giurisdizionale e, in particolare, la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto, nonostante lo stesso possa essere dotato di immediata esecutività. Invero, i ricorrenti nei giudizi a quibus non hanno presentato il suddetto reclamo ma hanno proposto direttamente ricorso alle rimettenti Commissioni tributarie provinciali, con la conseguenza che, nelle fattispecie ad esse sottoposte, è mancata del tutto la fase amministrativa che solo la presentazione del reclamo avrebbe potuto introdurre. Pertanto, i giudici a quibus non devono fare applicazione della norma censurata che (in assunto) precluderebbe l'accesso alla tutela cautelare giurisdizionale in una fase, quella amministrativa introdotta dal reclamo, che nella specie, non si è svolta.
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui, relativamente alle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, consentendo la costituzione in giudizio dei contribuenti solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa introdotta con il reclamo, precluderebbe agli stessi, durante tale fase amministrativa, la tutela cautelare giurisdizionale e, in particolare, la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto, nonostante lo stesso possa essere dotato di immediata esecutività. Invero, i ricorrenti nei giudizi a quibus non hanno presentato il suddetto reclamo ma hanno proposto direttamente ricorso alle rimettenti Commissioni tributarie provinciali, con la conseguenza che, nelle fattispecie ad esse sottoposte, è mancata del tutto la fase amministrativa che solo la presentazione del reclamo avrebbe potuto introdurre. Pertanto, i giudici a quibus non devono fare applicazione della norma censurata che (in assunto) precluderebbe l'accesso alla tutela cautelare giurisdizionale in una fase, quella amministrativa introdotta dal reclamo, che nella specie, non si è svolta.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 17
co.
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 611
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte