Sentenza 98/2014 (ECLI:IT:COST:2014:98)
Massima numero 37882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
09/04/2014; Decisione del
09/04/2014
Deposito del 16/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Titolo
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Accoglimento del reclamo - Mancata previsione del ristoro delle spese - Questioni prospettate nel corso di giudizi in cui è mancata la fase del reclamo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Accoglimento del reclamo - Mancata previsione del ristoro delle spese - Questioni prospettate nel corso di giudizi in cui è mancata la fase del reclamo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, relativamente alle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, non prevede, in caso di accoglimento del reclamo, il ristoro delle spese sostenute dal contribuente per la presentazione dello stesso e per lo svolgimento della successiva procedura amministrativa. Infatti, poiché i ricorrenti nei giudizi a quibus non hanno presentato reclamo (ed è quindi mancata anche la fase amministrativa che ad esso consegue), essi non hanno neppure sostenuto i relativi oneri. Pertanto, i giudici a quibus non devono fare applicazione della norma, da essi censurata, che, nel caso di accoglimento del reclamo, escluderebbe il ristoro delle spese sostenute per la presentazione di tale istanza amministrativa (e per la fase dalla stessa introdotta).
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, relativamente alle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, non prevede, in caso di accoglimento del reclamo, il ristoro delle spese sostenute dal contribuente per la presentazione dello stesso e per lo svolgimento della successiva procedura amministrativa. Infatti, poiché i ricorrenti nei giudizi a quibus non hanno presentato reclamo (ed è quindi mancata anche la fase amministrativa che ad esso consegue), essi non hanno neppure sostenuto i relativi oneri. Pertanto, i giudici a quibus non devono fare applicazione della norma, da essi censurata, che, nel caso di accoglimento del reclamo, escluderebbe il ristoro delle spese sostenute per la presentazione di tale istanza amministrativa (e per la fase dalla stessa introdotta).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 17
co.
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 611
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte