Sentenza 98/2014 (ECLI:IT:COST:2014:98)
Massima numero 37882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  09/04/2014;  Decisione del  09/04/2014
Deposito del 16/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37875  37876  37877  37878  37879  37880  37881  37883  37884


Titolo
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Accoglimento del reclamo - Mancata previsione del ristoro delle spese - Questioni prospettate nel corso di giudizi in cui è mancata la fase del reclamo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

Testo
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, relativamente alle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, non prevede, in caso di accoglimento del reclamo, il ristoro delle spese sostenute dal contribuente per la presentazione dello stesso e per lo svolgimento della successiva procedura amministrativa. Infatti, poiché i ricorrenti nei giudizi a quibus non hanno presentato reclamo (ed è quindi mancata anche la fase amministrativa che ad esso consegue), essi non hanno neppure sostenuto i relativi oneri. Pertanto, i giudici a quibus non devono fare applicazione della norma, da essi censurata, che, nel caso di accoglimento del reclamo, escluderebbe il ristoro delle spese sostenute per la presentazione di tale istanza amministrativa (e per la fase dalla stessa introdotta).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 17  co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 611

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte