Sentenza 98/2014 (ECLI:IT:COST:2014:98)
Massima numero 37883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
09/04/2014; Decisione del
09/04/2014
Deposito del 16/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Titolo
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Istanza di accertamento con adesione - Ritenuta possibilità di instaurare il processo tributario solo dopo il decorso di duecentottantacinque giorni - Asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Istanza di accertamento con adesione - Ritenuta possibilità di instaurare il processo tributario solo dopo il decorso di duecentottantacinque giorni - Asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., in quanto, introducendo gli istituti del reclamo e della mediazione tributari per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, consentirebbe di instaurare il processo tributario solo dopo il decorso di 285 giorni (nel particolare caso in cui sia formulata istanza di accertamento con adesione, che sospende per 90 giorni i termini per l'impugnazione dell'atto, e vi sia la sospensione di 45 giorni nel periodo feriale, dovendosi aggiungere altresì il termine di 60 giorni previsto per la presentazione del reclamo e, in caso di silenzio dell'amministrazione finanziaria, un ulteriore periodo di 90 giorni). Invero, dalle ordinanze di rimessione non risulta né che i ricorrenti abbiano formulato istanza di accertamento con adesione né che abbiano giustificato l'omissione del reclamo con l'argomento che, avendo formulato detta istanza, la presentazione del reclamo avrebbe comportato una durata del processo non ragionevole.
Sono inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., in quanto, introducendo gli istituti del reclamo e della mediazione tributari per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, consentirebbe di instaurare il processo tributario solo dopo il decorso di 285 giorni (nel particolare caso in cui sia formulata istanza di accertamento con adesione, che sospende per 90 giorni i termini per l'impugnazione dell'atto, e vi sia la sospensione di 45 giorni nel periodo feriale, dovendosi aggiungere altresì il termine di 60 giorni previsto per la presentazione del reclamo e, in caso di silenzio dell'amministrazione finanziaria, un ulteriore periodo di 90 giorni). Invero, dalle ordinanze di rimessione non risulta né che i ricorrenti abbiano formulato istanza di accertamento con adesione né che abbiano giustificato l'omissione del reclamo con l'argomento che, avendo formulato detta istanza, la presentazione del reclamo avrebbe comportato una durata del processo non ragionevole.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 17
co.
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 611
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte