Sentenza 98/2014 (ECLI:IT:COST:2014:98)
Massima numero 37884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
09/04/2014; Decisione del
09/04/2014
Deposito del 16/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Titolo
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Ipotesi di impugnazione di più provvedimenti connessi - Asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo - Questione ipotetica - Inammissibilità.
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Ipotesi di impugnazione di più provvedimenti connessi - Asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo - Questione ipotetica - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili, perché ipotetiche, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento all'art. 111 Cost., in quanto, introducendo gli istituti del reclamo e della mediazione tributari per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, violerebbe il principio di ragionevole durata del processo nell'ipotesi di impugnazione di più provvedimenti connessi, alcuni dei quali soltanto attratti nell'ambito di applicazione dei predetti istituti. Infatti, da un lato, l'affermazione del rimettente secondo cui il ricorrente, nell'ipotesi indicata, sarà indotto a presentare distinti ricorsi costituisce una mera congettura; dall'altro, dalle ordinanze di rimessione non risulta che i ricorrenti intendessero presentare un ricorso cumulativo e che abbiano omesso di farlo in ragione della complicazione processuale che ciò avrebbe comportato.
Sono inammissibili, perché ipotetiche, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento all'art. 111 Cost., in quanto, introducendo gli istituti del reclamo e della mediazione tributari per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, violerebbe il principio di ragionevole durata del processo nell'ipotesi di impugnazione di più provvedimenti connessi, alcuni dei quali soltanto attratti nell'ambito di applicazione dei predetti istituti. Infatti, da un lato, l'affermazione del rimettente secondo cui il ricorrente, nell'ipotesi indicata, sarà indotto a presentare distinti ricorsi costituisce una mera congettura; dall'altro, dalle ordinanze di rimessione non risulta che i ricorrenti intendessero presentare un ricorso cumulativo e che abbiano omesso di farlo in ragione della complicazione processuale che ciò avrebbe comportato.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 17
co.
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 611
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte