Sentenza 98/2014 (ECLI:IT:COST:2014:98)
Massima numero 37884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  09/04/2014;  Decisione del  09/04/2014
Deposito del 16/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37875  37876  37877  37878  37879  37880  37881  37882  37883


Titolo
Processo tributario - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Ipotesi di impugnazione di più provvedimenti connessi - Asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo - Questione ipotetica - Inammissibilità.

Testo
Sono inammissibili, perché ipotetiche, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento all'art. 111 Cost., in quanto, introducendo gli istituti del reclamo e della mediazione tributari per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, violerebbe il principio di ragionevole durata del processo nell'ipotesi di impugnazione di più provvedimenti connessi, alcuni dei quali soltanto attratti nell'ambito di applicazione dei predetti istituti. Infatti, da un lato, l'affermazione del rimettente secondo cui il ricorrente, nell'ipotesi indicata, sarà indotto a presentare distinti ricorsi costituisce una mera congettura; dall'altro, dalle ordinanze di rimessione non risulta che i ricorrenti intendessero presentare un ricorso cumulativo e che abbiano omesso di farlo in ragione della complicazione processuale che ciò avrebbe comportato.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 17  co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 611

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte