Intervento in giudizio - Intervento spiegato nel giudizio di costituzionalità dalla Provincia di Avellino - Ente che, pur non essendo parte nei giudizi a quibus , è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Ammissibilità.
È ammissibile l'intervento spiegato dalla provincia di Avellino nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26 - impugnato con riferimento agli artt. 11, 114, secondo comma, 117, primo, secondo e terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. - che, nel prevedere una particolare disciplina per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, in una fase transitoria ne attribuisce la gestione alle Province sottraendola ai Comuni. La Provincia di Avellino, infatti, pur non essendo parte nei giudizi a quibus, ma avendo sollevato profili comuni e sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti in essi, ha un interesse qualificato ad intervenire nei sopra indicati giudizi di legittimità costituzionale, anche in considerazione della diretta ed immediata applicabilità delle norme censurate alle amministrazioni provinciali della Regione Campania.
- Sull'ammissibilità dell'intervento di soggetti estranei al giudizio principale laddove titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v., ex plurimis, ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138/2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151/2009; sentenze nn. 94/2009, 96/2008 e 245/2007.