Sentenza 100/2014 (ECLI:IT:COST:2014:100)
Massima numero 37887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  09/04/2014;  Decisione del  09/04/2014
Deposito del 16/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37886


Titolo
Rifiuti - Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania - Attribuzione, dal 1° gennaio al 30 settembre 2010, ai Presidenti delle province della regione Campania del potere di avocare le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Possibilità di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti ad una società provinciale, ovvero di prorogare i contratti in corso o di affidare l'appalto con procedura di massima urgenza, senza ricorrere ai procedimenti pubblici di gara - Affidamento alle società provinciali del compito di accertamento e riscossione della tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA) - Asserita violazione del riparto di competenze legislative delineato dal codice dell'ambiente - Asserita lesione della sfera di autonomia dei Comuni - Asserita violazione delle direttive comunitarie in tema di affidamento degli appalti pubblici - Insussistenza - Disciplina adeguata alla finalità di fissare livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale e di fronteggiare un'emergenza che, pur localizzata in una specifica Regione, ha rilevanza nazionale - Norme costituenti principio fondamentale, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, non derogabili da parte delle Regioni - Sussistenza delle condizioni che legittimano le società in house - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, impugnato, con riferimento agli artt. 11, 114, secondo comma, 117, primo, secondo e terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., che prevede una particolare disciplina per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania. Non sussiste, in primo luogo, la violazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto le norme censurate, nella parte in cui affidano la gestione del ciclo, in una fase transitoria, alle Province, sono ascrivibili alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Poiché l'avocazione alle Province della gestione del ciclo integrato dei rifiuti deve essere considerata come principio fondamentale, nell'ambito della competenza legislativa statale esclusiva in tale materia e, come tale, assolutamente inderogabile da parte delle Regioni, ne consegue che la disposizione statale censurata introduce una disciplina pienamente adeguata alla finalità di fissare livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale e di fronteggiare una situazione di emergenza - quella dei rifiuti - che, pur localizzata in una specifica Regione, ha indubbiamente rilevanza nazionale. La normativa impugnata, poi, non lede l'autonomia amministrativa dei Comuni (artt. 114 e 118 Cost.) in quanto il carattere eccezionale e transitorio della disciplina introdotta giustifica razionalmente l'avocazione delle funzioni amministrative dai Comuni alle Province e rende la stessa rispettosa dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed autonomia di cui all'art. 118 Cost. Proprio il carattere transitorio ed eccezionale della disciplina, poi, esclude la necessità di un accordo con la Regione interessata. Non fondata risulta essere anche la questione relativa alla riscossione dei tributi TARSU e TIA, necessari per assicurare l'espletamento del servizio, poiché, assegnato alle Province il compito di organizzare raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, non ha alcun senso lasciare l'attività di riscossione ai Comuni in quanto quest'ultima non può che essere gestita dallo stesso ente territoriale preposto allo svolgimento del servizio. Non è ravvisabile, infine, alcuna lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., per violazione delle direttive comunitarie in tema di affidamento degli appalti pubblici. Nel caso in esame, infatti, disposizione di legge censurata non viola i principi fissati in materia dall'ordinamento comunitario poiché la previsione dell'affidamento del servizio a società provinciali in house, senza disciplinare la composizione e i limiti di operatività di tali società, deve essere interpretata in senso costituzionalmente conforme, con implicito richiamo a tale indefettibile condizione di legittimità.

- Sulla collocazione della disciplina dei rifiuti nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., v. le citate sentenze nn. 69/2011 e 249/2009.

- Sulle società in house e sulla necessità che il meccanismo dell'affidamento diretto degli appalti pubblici non violi le prescrizioni a tutela della concorrenza, v. la citata sentenza Teckal del 18 novembre 1999 della Corte di giustizia, in causa C-107/98, e le sentenze nn. 50/2013 e 439/2008.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/12/2009  n. 195  art. 11  co. 1

decreto-legge  30/12/2009  n. 195  art. 11  co. 2

decreto-legge  30/12/2009  n. 195  art. 11  co. 3

legge  26/02/2010  n. 26  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art.