Impiego pubblico - Scuola - Supplenti con incarico a tempo determinato - Aumenti economici biennali - Diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse - Asserita disparità di trattamento - Questione già dichiarata non fondata per l'inidoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da idoneo tertium comparationis - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata, per l'inidoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da idoneo tertium comparationis, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 Cost., nella parte in cui «prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo indeterminato». In particolare, secondo la prospettazione del giudice a quo, la disposizione impugnata creerebbe una disparità di trattamento in favore degli insegnanti di religione, i quali beneficerebbero di una progressione economica di carriera anche se assunti con contratti annuali. Tuttavia, identica questione è stata già dichiarata infondata dalla sentenza n. 146 del 2013, proprio per l'inidoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da idoneo tertium comparationis.
- Sulla infondatezza di questioni di legittimità per inidoneità di una categoria a fungere da idoneo tertium comparationis, si veda la citata sentenza n. 146/2013.