Giudizio costituzionale – Contraddittorio – Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – Termine per il deposito dell’atto – Rinvio al termine perentorio previsto per il giudizio in via incidentale. (Classif. 111002).
Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, stante il rinvio contenuto nell’art. 31 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i terzi devono intervenire con le modalità e nel termine perentorio previsti per il giudizio incidentale dall’art. 4, comma 2, delle medesime Norme integrative.
(Nel caso di specie, è inammissibile per tardività l’intervento di Carlo Fidanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 18 gennaio 2023, con cui sono state ritenute insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dallo stesso Fidanza, deputato all’epoca dei fatti e imputato nel processo penale per diffamazione aggravata pendente dinanzi al Tribunale ricorrente. L’atto di intervento è stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso introduttivo, previsto dall’art. 4, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).