Reati e pene - Proporzionalità (principio di) - Fondamento - Necessità di assicurare che la singola sanzione non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto di reato - Conseguente limite alla discrezionalità del legislatore - Applicazione del principio anche nell'attività del giudice - Conseguente possibilità, per il giudice, in attuazione del principio di offensività in concreto, di espungere dalla fattispecie le condotte "formalmente" integranti il reato ma che "sostanzialmente" non integrano il nucleo di disvalore riflesso nella pena edittale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono, per il reato di favoreggiamento della prostituzione, la pena della reclusione da due a sei anni, anziché fino a sei anni e, in subordine, non prevedono l'attenuante per i casi di lieve entità). (Classif. 210050).
Il principio di proporzionalità delle pene, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., impone al legislatore – che, pure, dispone di ampia discrezionalità in materia – il limite della non manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria. Tale limite deve ritenersi superato solo allorché la severità della pena comminata sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato; il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all’inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, eccessive rispetto alla sua gravità. (Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45842; S. 63/2022 - mass. 44730; S. 28/2022- mass. 44620).
Il principio di proporzionalità delle pene, oltre a interessare l’attività normativa, si impone all’opera del giudice comune, chiamato a tradurre i precetti astratti della legge in comandi che vivono nella realtà delle fattispecie concrete.
In attuazione del principio di offensività in concreto, il giudice può espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale. (Precedente: S. 113/2025 - mass. 46919).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bologna, prima sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 3, primo comma, n. 8, della legge n. 75 del 1958 nella parte in cui prevede, per la condotta di favoreggiamento della prostituzione, la pena della reclusione “da due a sei anni”, anziché “fino a sei anni” e, in via subordinata, non prevede l’attenuante per i casi di lieve entità. L’assoggettamento a pena di azioni che, pur se, in ipotesi, svolte con intento di “protezione”, oggettivamente agevolano il compimento dello scambio sessuale a pagamento – come l’accompagnamento delle prostitute – si iscrive coerentemente nella politica criminale del legislatore, finalizzata a evitare l’approfittamento della condizione di vulnerabilità della donna, a tutela dei suoi diritti fondamentali e della sua stessa dignità. Ciò posto, il trattamento sanzionatorio censurato non viola i principi di proporzionalità delle pene e di eguaglianza e ragionevolezza, rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al disvalore sociale e se le condotte di favoreggiamento e quelle di sfruttamento della prostituzione meritino lo stesso trattamento sanzionatorio. Nemmeno la mancata previsione dell’attenuante per i casi di lieve entità determina un vulnus ai citati principi in quanto la latitudine della pena già consente al giudice di infliggere, in concreto, una pena proporzionata alla gravità della violazione. Né, inoltre, la formulazione della norma esclude che lo stesso possa avvalersi di altri strumenti che consentono un’attenuazione del trattamento sanzionatorio, come le circostanze attenuanti generiche; rimane ferma, infine, l’operatività del principio di offensività nella sua proiezione “concreta” e, dunque, il potere-dovere del giudice di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva). (Precedenti: S. 141/2019 - mass. 41826; S. 119/1973 - mass. 6800; S. 44/1964 - mass. 2140).