Sentenza 99/2025 (ECLI:IT:COST:2025:99)
Massima numero 46869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  25/03/2025;  Decisione del  25/03/2025
Deposito del 08/07/2025; Pubblicazione in G. U. 09/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46867  46868


Titolo
Impresa e imprenditore - Azienda - Cessione da Alitalia a ITA del lotto aviation - Disciplina - Disposizione di interpretazione autentica che riconduce le cessioni effettuate sulla base di una decisione della Commissione europea, che esclude la continuità economica fra cedente e cessionario, alla disciplina della cessione dei complessi aziendali da parte di aziende ammesse all'amministrazione straordinaria - Conseguente esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda agli effetti dell'art. 2112 cod. civ., con inapplicabilità della disciplina sulla prosecuzione dei rapporti di lavoro - Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali, del giusto processo e della stabilità e certezza dei rapporti giuridici, lesione delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario nonché violazione del valore della parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro - Erronea interpretazione del rimettente - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 132003).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come conv., che ha previsto che l’art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 – ai sensi del quale le operazioni realizzate in vista della liquidazione dei beni del cedente, in attuazione di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti, non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti della stessa agli effetti previsti dall’art. 2112 cod. civ. – si interpreta nel senso che rientrano tra le operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente anche le cessioni effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario. Il rimettente, chiamato a giudicare la prosecuzione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti di Alitalia a seguito della cessione del lotto aviation da quest’ultima, società in amministrazione straordinaria, a ITA, incorre in un’erronea interpretazione dal momento che il citato art. 56, comma 3-bis, trova applicazione nel giudizio a quo a prescindere dalla disposizione interpretativa oggetto di censura. La cessione del detto lotto – elaborata secondo un programma di cessione dei complessi di beni e contratti riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali – fa parte, infatti, di una procedura di natura liquidatoria che giustifica la deroga alla continuità del rapporto di lavoro; tale natura si desume dalla normativa astratta, dalla disciplina dei programmi di cessione e dal loro contenuto – essendo l’obiettivo del miglior soddisfacimento dell’interesse dei creditori coessenziale a tutte le fasi procedurali – ed è confermata dalla giurisprudenza di merito che si è pronunciata al riguardo.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/09/2023  n. 131  art. 6  co. 

legge  27/11/2023  n. 169  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 6