Sanità pubblica – Servizio sanitario regionale (SSR) – Commissariamento straordinario dei relativi enti da parte delle regioni – Presupposti – Esigenze di carattere straordinario o comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla copertura dell’incarico di direttore generale secondo il procedimento ordinario (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione autonoma Sardegna che prevede il commissariamento in via straordinaria di tutte le aziende sociosanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie della Regione e la decadenza automatica dalle funzioni del direttore generale in carica per ciascuna di esse.). (Classif. 231012).
Le Regioni ben possono disciplinare l’istituto del commissariamento degli enti del SSR per esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario. L’istituto in esame, da riferirsi a ipotesi in cui non vi sia un direttore generale in carica, non può, tuttavia, giustificarsi con la mera vacanza di tale ufficio – essendo altrimenti eluso il termine perentorio per la sua copertura – potendo, invece, dipendere, ad esempio, dal fatto che la vacanza avvenga nella fase di avvicendamento tra legislature, dalle dimissioni dell’intera dirigenza sanitaria, da quelle del direttore generale nel caso in cui sia ritenuta inopportuna la supplenza da parte del direttore sanitario o amministrativo nonché, infine, da interventi di razionalizzazione del sistema sanitario. In tale ultima ipotesi, infatti, i commissari straordinari hanno il compito di progettare il passaggio dal vecchio al nuovo assetto del Servizio, svolgendo funzioni di amministrazione straordinaria con finalità e compiti di transizione all’amministrazione ordinaria. (Precedenti: S. 189/2022 - mass. 45039; S. 209/2021 - mass. 44333; S. 87/2019 - mass. 42362).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 14 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2025, che prevede il commissariamento in via straordinaria di tutte le aziende sociosanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie regionali nonché la decadenza e la cessazione immediata dalle funzioni del direttore generale in carica alla data di insediamento del commissario di ciascuna di esse. L’automatismo decadenziale previsto dalla disposizione regionale impugnata dal Governo contrasta con i principi fondamentali dettati dallo Stato, in materia di tutela della salute, dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 171 del 2016, applicabili anche alle autonomie speciali: quest’ultimo, infatti, non prevede tra i presupposti sostanziali e le modalità procedurali per l’esercizio del potere della regione di dichiarare l’immediata decadenza del direttore generale il ricorso al commissariamento straordinario per le ragioni individuate dalla disposizione impugnata, ovvero per il mero riordino interno di enti del SSR, al fine di adeguare il settore agli indirizzi e dell’organo politico neoeletto, in una situazione che prescinde dalla vacanza dei direttori generali).