Sentenza 104/2014 (ECLI:IT:COST:2014:104)
Massima numero 37892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  14/04/2014;  Decisione del  14/04/2014
Deposito del 18/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Massime associate alla pronuncia:  37893  37894  37895  37896  37897  37898


Titolo
Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di individuare, sentite le associazioni delle imprese, gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, tenendo conto anche dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta - Disposizione che consente alla Regione di limitare l'accesso sul mercato degli operatori economici, in contrasto con il principio generale dell'ordinamento nazionale di liberalizzazione - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale .

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 2 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 che attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare, sentite le associazioni delle imprese, gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi di equilibrio della rete distributiva in rapporto alle diverse categorie e alla dimensione degli esercizi, tenendo conto anche dell'interesse dei consumatori alla qualità, alla varietà, all'accessibilità e alla convenienza dell'offerta. La disposizione - nel consentire alla Giunta di incidere e condizionare l'agire degli operatori sul mercato, incentivando o viceversa limitando l'apertura degli esercizi commerciali in relazione alle diverse tipologie merceologiche, alle loro dimensioni, ovvero al territorio - viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Costituisce, infatti, principio generale dell'ordinamento nazionale quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che - nel dettare una disciplina di liberalizzazione e di eliminazione di vincoli all'esplicarsi dell'attività imprenditoriale nel settore commerciale - prevede la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

- Sulla nozione di concorrenza che riflette quella operante in ambito comunitario, v., ex multis, le sentenze nn. 270/2010, 45/2010, 160/2009, 430/2007 e 401/2007.

- Sulla «tutela della concorrenza» quale materia trasversale, dato il suo carattere finalistico, v. le citate sentenze nn. 38/2013 e 299/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  25/02/2013  n. 5  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte