Sentenza 104/2014 (ECLI:IT:COST:2014:104)
Massima numero 37894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
14/04/2014; Decisione del
14/04/2014
Deposito del 18/04/2014; Pubblicazione in G. U. 23/04/2014
Titolo
Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Accesso all'attività commerciale nel settore merceologico alimentare effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone - Richiesto possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Disposizione funzionale ad assicurare una specifica preparazione ed esperienza professionale per la salvaguardia della salute dei consumatori, espressiva della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della tutela della salute - Non fondatezza della questione.
Commercio - Norme della Regione Valle d'Aosta - Accesso all'attività commerciale nel settore merceologico alimentare effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone - Richiesto possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Disposizione funzionale ad assicurare una specifica preparazione ed esperienza professionale per la salvaguardia della salute dei consumatori, espressiva della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della tutela della salute - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 che per l'accesso all'attività commerciale nel settore merceologico alimentare, anche nel caso in cui venga effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone, continua a richiedere - diversamente da quanto previsto dalla normativa statale contenuta nell'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 - di aver frequentato un corso professionale ad hoc, ovvero una pregressa specifica esperienza nel settore alimentare per un certo periodo di tempo, ovvero ancora il possesso di un titolo per il cui conseguimento sia previsto lo studio di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Tali requisiti, infatti, sono funzionali ad assicurare che coloro che svolgono attività nel settore merceologico alimentare siano dotati di una specifica preparazione ed esperienza professionale all'evidente scopo di salvaguardare la salute dei consumatori in un settore così delicato e fondamentale, assicurando che coloro che maneggiano, preparano e commerciano alimenti abbiano maturato una adeguata professionalità. La norma impugnata, quindi, non attiene alla materia della «tutela della concorrenza», ma, piuttosto, concerne la materia della «tutela della salute», attribuita dall'art. 117, terzo comma, Cost. alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, ponendosi quale misura volta a salvaguardare la salute dei consumatori.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25 febbraio 2013, n. 5 che per l'accesso all'attività commerciale nel settore merceologico alimentare, anche nel caso in cui venga effettuata nei confronti di una determinata cerchia di persone, continua a richiedere - diversamente da quanto previsto dalla normativa statale contenuta nell'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59 del 2010 - di aver frequentato un corso professionale ad hoc, ovvero una pregressa specifica esperienza nel settore alimentare per un certo periodo di tempo, ovvero ancora il possesso di un titolo per il cui conseguimento sia previsto lo studio di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Tali requisiti, infatti, sono funzionali ad assicurare che coloro che svolgono attività nel settore merceologico alimentare siano dotati di una specifica preparazione ed esperienza professionale all'evidente scopo di salvaguardare la salute dei consumatori in un settore così delicato e fondamentale, assicurando che coloro che maneggiano, preparano e commerciano alimenti abbiano maturato una adeguata professionalità. La norma impugnata, quindi, non attiene alla materia della «tutela della concorrenza», ma, piuttosto, concerne la materia della «tutela della salute», attribuita dall'art. 117, terzo comma, Cost. alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, ponendosi quale misura volta a salvaguardare la salute dei consumatori.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
25/02/2013
n. 5
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte